Il decreto per la Formazione Impresa 4.0

Decreto Formazione Impresa 4.0 - Credito d'Imposta

Nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 22 giugno è stato pubblicato il D.M. 04.05.2018 recante le disposizioni attuative del bonus formazione Impresa 4.0.

Il decreto reca le disposizioni applicative dell’incentivo fiscale con procedura automatica introdotto, nella forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, dall’art. 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per talune spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal «Piano Nazionale Industria 4.0» sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

 

Ma quali sono le spese ammissibili?

Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal «Piano nazionale Impresa 4.0». Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:

a)big data e analisi dei dati;

b)cloud e fog computing;

c)cyber security;

d)simulazione e sistemi cyber-fisici;

e)prototipazione rapida;

f)sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);

g)robotica avanzata e collaborativa;

h)interfaccia uomo macchina;

i)manifattura additiva (o stampa tridimensionale);

l)internet delle cose e delle macchine;

m)integrazione digitale dei processi aziendali.

Le attività di formazione per il personale dipendente, titolare di un rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato e apprendisti, sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.

Qualora le attività di formazione venissero svolte da soggetti esterni all’impresa, le spese si considerano ammissibili solo se i soggetti siano accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.

 

Come si calcola e si utilizza il credito d’imposta?

Il credito d’imposta spetta in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta agevolabile e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario.

Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è ammesso a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.

 

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

 

Attività di controllo ed accertamento

Nell’ambito delle ordinarie attività di accertamento, l’Agenzia delle entrate, sulla base dell’apposita certificazione e della documentazione fornita dall’impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica della sussistenza delle condizioni soggettive di accesso al beneficio, al rispetto dei vincoli comunitari alla conformità delle attività di formazione svolte rispetto a quelle considerate ammissibili dalla disciplina, all’effettività delle spese sostenute, allo loro congruità e ogni altro elemento rilevante ai fini della corretta applicazione del beneficio.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.

Consulta il testo integrale del decreto.