a cura di MPO & Partners M&A
Le società che svolgono attività di elaborazione dati (contabili, fiscali, paghe), spesso affiancate agli studi professionali, nell’ipotesi di cessione a titolo oneroso delle partecipazioni sociali possono usufruire dei vantaggi correlati alla ‘nuova’ riapertura dei termini di rivalutazione delle partecipazioni, con l’effetto di annullare o ridurre la plusvalenza derivante dall’operazione.
La Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012), riaprendo i termini precedentemente indicati dal D.L. n. 282/2002, consente di allineare il costo di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, possedute al 1° gennaio 2013, al valore attribuito da un’apposita perizia di stima giurata, da redigersi entro il 30 giugno 2013; tale valore non può essere incrementato degli oneri inerenti e, quindi, neanche dell’eventuale imposta di successione e donazione, ad eccezione della spesa sostenuta per la redazione della perizia stessa (Circ. AE 47/2011).
Il contribuente è tenuto al pagamento di un’imposta sostitutiva del 4% o del 2% sul valore risultante dalla perizia, a seconda che si tratti o meno di partecipazioni qualificate; le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 giugno.
Come già chiarito dalla Circolare dell’Agenzia Entrate n. 47/2011, il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi a decorrere dall’esercizio in cui è effettuato il versamento dell’intera imposta sostitutiva ovvero della prima rata.
Inoltre, è stata ampliata la categoria dei soggetti che possono avvalersi della rivalutazione, con riferimento alle società di capitali i cui beni (per il periodo di applicazione delle disposizioni sulla rivalutazione, di cui agli artt. 5 e 7 L. 448/2001 e successive modificazioni) siano stati oggetto di misure cautelari e che all’esito del giudizio ne abbiano riacquistato la piena proprietà.
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