a cura di MPO & Partners
Il regolamento attuativo in materia di costituzione delle società tra professionisti (disposto dalla Legge 183/2011, art. 10) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile, dopo l’avvenuta registrazione della Corte dei Conti.
Il Decreto n. 34/2013, in vigore dal 21 aprile, disciplina le ‘società professionali’ per le quali, ai fini dell’esercizio dell’attività, è prevista l’iscrizione in appositi albi e elenchi regolamentati nel sistema ordinistico e le ‘società multidisciplinari’, costituite per l’esercizio di più attività professionali.
Per le associazioni professionali e le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto la normativa applicabile è quella vigente alla data di costituzione delle stesse.
Nello specifico, il Decreto n. 34/2013 chiarisce gli obblighi di informazione, le incompatibilità e le modalità di iscrizione delle STP, ma non regolamenta gli aspetti fiscali e previdenziali inerenti l’attività professionale esercitata dalle ‘nuove’ società.
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE – ESECUZIONE DELL’INCARICO
Al momento del primo contatto con il cliente, deve essere consegnato un elenco scritto dei singoli soci professionisti, con indicazione dei relativi titoli o qualifiche professionali, nonché l’elenco dei soci con finalità d’investimento, al fine di permettere al cliente la scelta del professionista per l’esecuzione dell’incarico
Il socio professionista incaricato può avvalersi della collaborazione di ausiliari e, solo in particolari circostanze, può avvalersi di sostituti (da comunicare sempre in forma scritta al cliente).
INCOMPATIBILITÀ
Per tutta la durata dell’iscrizione della società all’ordine di appartenenza, la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti, sia per le società professionali che per quelle multidisciplinari.
Il socio d’investimento può far parte di una società professionale solo se in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo di riferimento della società, non riporti condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per reato non colposo (salvo che non sia intervenuta riabilitazione) e non sia stato cancellato dall’albo per motivi disciplinari. (Le suddette incompatibilità si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, che rivestono la qualità di socio per finalità d’investimento).
Resta salvo quanto disposto dalla Legge n. 183/2011 sull’ammissione, in qualità di soci, di professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, ovvero di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento: il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale degli stessi deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.
ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Le società sono iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese, con la specificazione della qualifica di ‘società tra professionisti’.
ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE ALBO
Le società professionali sono iscritte nella sezione speciale del registro dell’ordine o collegio di appartenenza dei soci professionisti, mentre le società multidisciplinari sono iscritte presso l’ordine o collegio relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo.
Il consiglio dell’ordine, nel rispetto del principio del contraddittorio, procede alla cancellazione della società qualora vengano meno i requisiti previsti dalla legge e la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di 3 mesi.
REGIME DISCIPLINARE
La società professionale è responsabile delle violazioni deontologiche dell’ordine al quale risulti iscritta; resta ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, soggetto alle regole deontologiche dell’ordine o collegio al quale è iscritto.
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