Lo svolgimento di più attività: il regime forfettario sopravvive

Close-up of accountant working on report

La normativa di riferimento

Nel caso in cui un imprenditore (o un professionista) volesse avviare un’altra attività economica il numero di partita IVA rimane unico ma deve aggiungere il nuovo codice ATECO (Attività economiche) e deve comunicarlo, entro trenta giorni, sia all’Agenzia delle Entrate sia, qualora ne ricorressero i presupposti, alla Camera di Commercio territorialmente competente.

Ai fini IVA la possibilità e le modalità di calcolo dell’imposta dell’esercizio di più attività (quindi con codici ATECO differenti ma con unica partita IVA) sono previste dall’articolo 36 del DPR 633/1972 il quale prevede che “Nei confronti dei soggetti che esercitano più attività l’imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume di affari complessivo, salvo quanto stabilito nei successivi commi. Se il soggetto esercita contemporaneamente imprese e arti o professioni l’imposta si applica separatamente per l’esercizio di imprese e per l’esercizio di arti o professioni, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo volume d’affari.

I soggetti che esercitano più imprese o più attività nell’ambito della stessa impresa ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l’applicazione separata dell’imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitate, dandone comunicazione all’Ufficio nella dichiarazione relativa all’anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell’attività. In tal caso la detrazione di cui all’art. 19 spetta a condizione che l’attività sia gestita con contabilità separata ed è esclusa, in deroga a quanto stabilito nell’ultimo comma, per l’imposta relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente.

L’esercizio di più attività non presenta un ostacolo per la possibilità di optare per il regime forfettario tenendo però sempre conto del limite di fatturato annuo che deve essere considerato nella sua unicità.

Pertanto, ai fini della determinazione del limite di fatturato è necessario considerare il tetto massimo di 65.000 euro per tutte le attività esercitate. Ai fini del calcolo delle imposte dirette da versare il reddito imponibile viene determinato applicando ai ricavi/ compensi percepiti nel periodo d’imposta (quindi criterio per cassa e non per competenza) il coefficiente di redditività previsto in base al codice ATECO dell’attività svolta. Di conseguenza, al reddito così calcolato, al quale vanno ulteriormente detratti eventuali contributi previdenziali versati, si applicherà l’imposta sostitutiva del 15%.

I contribuenti esercenti attività d’impresa, arti e professioni che applicano il regime forfetario e che determinano il reddito ai sensi dell’art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni, devono compilare il quadro LM (sezione II) della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

Come chiarito precedentemente il coefficiente di redditività è la percentuale di ricavi/compensi percepiti che saranno soggetti a tassazione e varia a seconda dell’attività svolta. Di conseguenza, l’imposta sostitutiva sarà calcolata solo su quella parte di ricavi/compensi forfetariamente determinati.

Nel caso in cui le diverse attività svolte ricadono nello stesso settore, e pertanto con lo stesso coefficiente di redditività, nel quadro LM (Sezione II) del modello della dichiarazione dei Redditi si deve riportare il solo codice ATECO dell’attività prevalente per poi indicare il totale di tutti i ricavi\compensi percepiti. Qualora le attività svolte sono in settori diversi andrà compilato un rigo per ciascun gruppo di settore ed indicare, rispettivamente il totale di tutti i ricavi\compensi percepiti.

Infatti, dalle istruzioni della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per il periodo d’imposta 2018, a pagina 39 del fascicolo 3, si  legge che “Nel caso di svolgimento di più attività contraddistinte da diversi codici ATECO:

  • se le attività rientrano nel medesimo gruppo, tra quelli individuati, in base ai settori merceologici nell’allegata tabella 4, il contribuente compila il rigo LM22, indicando, in colonna 1 il codice ATECO relativo all’attività prevalente, in colonna 2 il relativo coefficiente di redditività, in colonna 3 il volume totale dei compensi e corrispettivi, e in colonna 4 il relativo reddito determinato forfetariamente;
  • se invece le attività rientrano in differenti gruppi, come individuati in base alla predetta tabella, il contribuente deve compilare un distinto rigo, da LM22 ad LM27 per le attività rientranti in uno stesso gruppo, indicando, in colonna 1 il codice ATECO dell’attività prevalente nell’ambito dello stesso, in colonna 3 l’ammontare dei compensi e corrispettivi riguardanti tutte le attività ricomprese nello stesso gruppo, e in colonna 4 il prodotto di quest’ultimo importo per il corrispondente coefficiente di redditività, indicato in colonna 2.

Nel rigo LM34, colonna 3 (reddito lordo), va indicato il reddito lordo, dato dalla somma degli importi dei redditi relativi alle singole attività, indicati alla colonna 4 dei righi da LM22 ad LM27.

I fascicoli delle istruzioni alla dichiarazioni dei redditi 2018 (periodo d’imposta 2018) sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate 

Nelle linee generali l’art. 36 del DPR 633/1972, comma 1, prevede che “Nei confronti dei soggetti che esercitano più attività l’imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attività”.

In alcuni casi, però, scatta l’obbligo di tenere la contabilità separata. In questo caso l’impresa dovrà procedere alla numerazione distinta delle fatture emesse, annotandole in separati registri vendite. Stesso comportamento dovrà essere tenuto per la protocollazione e annotazione delle fatture d’acquisto.

I casi di separazione obbligatoria delle attività sono contenuti nei commi 2 e 4 dell’art. 36 e sono i seguenti:

  1. l’esercizio contemporaneo di attività di impresa e lavoro autonomo;
  2. il Commercio al minuto con il metodo della ventilazione. La ventilazione dell’IVA è un particolare procedimento che si usa quando le aziende acquistano beni e servizi con le varie aliquote ad oggi vigenti (22%, 10% e 4%) e fatturano i ricavi con l’aliquota ordinaria del 22%;
  3. le attività agricole (art.34 e 34bis del DPR 633/72), qualora non abbiano optato per l’applicazione dell’IVA ordinaria;
  4. le attività spettacolistiche con detrazione dell’IVA forfetaria (art. 74 c. 6 e art. 74 quater c. 5 DPR 633/72), sempreché non abbiano optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari.

Si precisa, infine, che separare la contabilità ai fini IVA può essere anche una scelta operata in via volontaria dal contribuente. L’opzione va comunicata nella dichiarazione IVA dell’anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell’attività e ha effetto fino ad eventuale revoca e, in ogni caso, per almeno un triennio.