Cessione quote studio associato: redditi diversi o da lavoro autonomo?

a cura di MPO & Partners M&A

Associazione professionale – studio associato – recesso – cessione quota

Il trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale è stato legittimato a livello normativo dal Decreto Bersani del 2006 che ha ricompreso tra i redditi di lavoro autonomo i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all’attività professionale (art. 54 Tuir, comma 1-quater).

Nell’ipotesi in cui l’attività professionale sia esercitata in forma aggregata tramite il classico studio associato* emerge il problema di individuare il corretto trattamento fiscale applicabile al recesso di un associato che intende trasferire ad altro professionista la propria quota, dietro pagamento di un corrispettivo.

La materia in tali circostanze non è ben definita in quanto l’art. 67 Tuir – lett. c ) e c) bis del primo comma – esclude esplicitamente dalla tassazione tra i redditi diversi le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in associazioni professionali ma lo stesso articolo – lettera l, primo comma – prevede, invece, l’imponibilità dei ‘redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere’.
Secondo quest’ultima disposizione, quindi, le plusvalenze derivanti dalla cessione della quota associativa potrebbero essere ricondotte a tassazione tra i redditi diversi se collegate all’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (obbligazioni individuate dalla Cassazione con Sentenza 2860/2010 e previste nelle clausole del contratto di cessione ‘pacchetto clienti’ redatto secondo il modello MPO M&A).
Tuttavia, si deve rilevare che in tal modo, riconducendo la relativa tassazione tra i redditi diversi, si creerebbe una differenza di trattamento rispetto ai professionisti individuali, per i quali la fattispecie della cessione di clientela rientra nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo, ex art. 54, c. 1-quater Tuir.

Solo prima del 2006, ovvero prima del Decreto Bersani, per i professionisti individuali la fattispecie era ricompresa tra i redditi diversi: in particolare, la Risoluzione AE n. 108/2002 (risposta all’interpello di un professionista individuale che chiedeva chiarimenti sul corretto trattamento fiscale applicabile alla cessione del ramo operativo dell’attività e relativa clientela) aveva chiarito che il corrispettivo era da assoggettare a tassazione tra i redditi diversi in quanto tra il ‘cedente’ e il ‘cessionario’ si realizzava un rapporto di tipo obbligatorio con l’assunzione di obblighi ben precisi da parte del ‘cedente’.
Come sopra detto, attualmente la Risoluzione, riferita ai professionisti individuali, è da ritenersi superata per effetto del disposto normativo dell’art. 54 c. 1-quater Tuir; di conseguenza, sarebbe utile un chiarimento sull’applicabilità o meno dell’art. 67 Tuir ai professionisti associati che intendono trasferire a titolo oneroso la propria quota e recedere dallo studio.

Invero, il recesso di un professionista da uno studio associato è stato trattato dall’amministrazione finanziaria ma solo con riferimento al trattamento fiscale dell’indennità corrisposta dallo studio al professionista senza autonoma partita iva (Risoluzione n. 142/2008): l’Agenzia ha ritenuto l’operazione irrilevante ai fini IVA (nessun obbligo per il professionista che recede) e l’indennità di recesso soggetta a tassazione separata (art. 17, c. 1, lett. l del Tuir) in capo all’associato uscente.

Ad oggi, dunque, considerata anche l’elevata tendenza verso le aggregazioni professionali, la materia del recesso del professionista dallo studio associato e relativa cessione della quota a titolo oneroso dovrebbe essere opportunamente chiarita dal legislatore e dall’amministrazione finanziaria; inoltre, sarebbe utile distinguere il corretto trattamento fiscale applicabile, sia ai fini Iva che delle imposte dirette, a seconda che i professionisti (cedente e/o acquirente) siano o meno titolari di un’autonoma partita Iva.

* La regolamentazione dei rapporti professionali di uno studio associato avviene sulla base di un contratto associativo (atto pubblico o scrittura privata autenticata), senza alcun obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese; è ritenuto un contratto atipico da prevalente dottrina e giurisprudenza in quanto, a differenza dell’attività svolta in forma individuale, è lo studio associato a costituire il centro d’imputazione di interessi, restando comunque valido il principio della personalità della prestazione professionale nei confronti del cliente.
Poiché è lo studio a costituire il centro d’imputazione di interessi è quindi possibile che al suo interno collaborino sia professionisti con autonoma partita IVA sia professionisti sprovvisti di autonoma partita IVA.

MPO & Partners M&A