PMI: è più facile l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato. L’Intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate

La definizione di Piccola e Media Impresa

La definizione di PMI è contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. La ratio alla base dell’intervento comunitario in materia di definizione di piccole e medie imprese “è rinvenibile nella considerazione che il ricorso a nozioni uniformi da parte della Commissione europea, degli Stati membri, della Banca europea degli investimenti (BEI) e del Fondo europeo degli investimenti (FEI) possa, da un lato, rendere più efficaci gli interventi di sostegno e dall’altro, limitare i rischi di distorsioni della concorrenza.” (Fonte Aristeia consultabile al seguente link: https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it).

Più precisamente, la Raccomandazione include nella categoria di piccole e medie imprese (PMI) quelle che:

  1. occupano meno di 250 persone
  2. hanno un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non eccede i 43 milioni di euro.

Il Ministero delle Attività Produttive con il Decreto del 18 aprile 2005 (pubblicato in G.U. n. 238 del 2 ottobre 2005) ha adeguato la normativa ai nuovi valori dei parametri dimensionali.

L’art. 2 del D.M. prevede, infatti: “La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:

 a) hanno meno di 250 occupati, e

 b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di

 1. Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l’impresa che:

 a) ha meno di 50 occupati, e

 b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di

 3) Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l’impresa che:

 a) ha meno di 10 occupati, e

 b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di

4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere”.

Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018 (29/12/2017) alle piccole e medie imprese che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione, un credito d’imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per la predetta finalità.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Si ricorda, infine, che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

L’Amministrazione Finanziaria, con l’emanazione del Principio di diritto n. 19 del 27 dicembre 2018, ha chiarito che i costi legati all’ammissione alla quotazione possono considerarsi inerenti all’attività dell’impresa quotanda, non assumendo rilievo ostativo la circostanza che l’operazione avvenga tramite OPV e, dunque, senza aumento di capitale. Infatti, spiega l’Agenzia delle Entrate, “Depongono, in tal senso, le recenti previsioni normative di cui all’articolo 1, commi da 89 a 92, della Legge di bilancio 2018, attraverso le quali è stata introdotta un’agevolazione in favore delle PMI per le attività propedeutiche ai processi di quotazione nei mercati regolamentati di uno Stato membro dell’Unione Europea. Si ricorda che l’agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta commisurato ai costi sostenuti dalle predette imprese in sede di quotazione. Si evidenzia che l’incentivo fiscale introdotto con la Legge di bilancio 2018, seppur riguardante le sole PMI, presuppone che gli oneri in esame concorrano alla formazione del reddito imponibile delle società. Inoltre, né le disposizioni di legge né quelle della normazione secondaria, nel fissare i requisiti per l’accesso al predetto credito d’imposta, fanno riferimento alle concrete modalità in cui la quotazione si realizza (i.e.: OPS ovvero OPV).” (Fonte: Agenzia delle Entrate )