Nessuna deroga per la duplicazione del contributo integrativo nelle STP

 Intervento che non può più essere procrastinato. Ad oggi, tuttavia, risulta che le istituzioni siano “sorde” al problema.

 

Abbiamo qui riportato la considerazione contenuta nella chiusura del nostro precedente contributo “Il Bug Della Duplicazione Dei Contributi Previdenziali Nelle S.T.P. E Nelle S.T.A.” .

 

Considerazione che ha recentemente trovato una risposta ufficiale ma non nella direzione sperata.

 

Brevemente, ricordiamo che la questione riguarda il problema della ‘duplicazione’ del contributo integrativo in tutti i casi in cui i professionisti soci di una STP ricevano compensi dalla stessa STP per prestazioni poi fatturate al cliente.

 

Per superare tale problematica, il 5 febbraio 2020 l’Assemblea dei Delegati della Cassa dei Dottori Commercialisti (CNPADC) ha deliberato una modifica regolamentare prevedendo la decurtazione, dall’ammontare complessivo del contributo integrativo da versare, dell’importo del medesimo contributo riferito ai corrispettivi emessi dal professionista alla STP di cui è socio.

Tale delibera, tuttavia, non è mai stata approvata dai Ministeri vigilanti.

 

La risposta è arrivata di recente, per effetto di un’interrogazione parlamentare del 7.7.2022 presentata in Senato.

 

Il Ministero del Lavoro ha confermato l’applicazione del doppio contributo integrativo nelle ipotesi sopra delineate qualora un socio fatturi alla STP per prestazioni fatturate dalla STP ai clienti.

 

Non sono dunque previste deroghe in relazione all’articolo 11 della Legge di riforma dell’ordinamento professionale n. 21/86, di cui riportiamo un estratto:

 

Legge 29 gennaio 1986 n. 21 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti)

 

Art. 11 – Contributo integrativo

1. A partire dall’entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell’IVA e versarne alla Cassa l’ammontare, indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest’ultimo e il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali.

2. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all’albo dei dottori commercialisti. L’ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d’affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.