L’Amministrazione Finanziaria chiarisce la natura del Reddito delle STA

La norma costitutiva delle società tra avvocati

Struttura delle STA – Cenni

La Legge n. 124 del 4 agosto 2017, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, nel modificare la Legge Professionale n. 247/2012 ha introdotto importantissime novità per le i legali.

Infatti la norma ha introdotto la possibilità di esercizio della professione forense in forma societaria iscritte in apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società.

La norma, inoltre, stabilisce alcune condizioni quali, ad esempio, i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto devono deve essere posseduto da avvocati iscritti all’albo, la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati e gli amministratori devono essere soci.

In questa sede occorre ribadire che, anche in caso di svolgimento della professione attraverso una STA, rimane invariata la personalità della prestazione professionale e la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società.

Infine, le società sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza.

La natura del reddito delle STA

Dopo una serie di interventi dell’Amministrazione Finanzia, che avevano sollevato qualche dubbio interpretativo da parte della dottrina, con la risoluzione n. 35/E del 7 maggio u.s. si è fatta finalmente chiarezza.

L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, ha affermato che “Sul piano civilistico le società tra avvocati sono costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del codice civile. Pertanto, non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche regolate dal codice civile e, come tali, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto.” Pertanto ne consegue che “in assenza di una esplicita norma, l’esercizio della professione forense svolta in forma societaria costituisce attività d’impresa, in quanto, risulta determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria piuttosto che lo svolgimento di un’attività professionale.”.

La diretta conseguenza di tale interpretazione è che sul piano fiscale alle società tra avvocati costituite sotto forma di società di persone, di capitali o cooperative, si applicano le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73, comma 1, lettere a) e b), da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d’impresa.

Pertanto, occorre applicare il principio di competenza (e non quello di cassa, tipico delle attività professionali) e le fatture sono soggette ad IVA ma non alla ritenuta d’acconto di cui all’articolo 25 del Dpr 600/1973 dei compensi relativi alle prestazioni rese.

Inoltre, ai fini delle imposte dirette la STA deve assoggettare ad IRES il reddito prodotto e ad IRAP il valore della produzione.

Infine, ai fini previdenziali la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto il comma 6 bis all’ art. 4 bis della legge 247/2012 con il quale ha previsto l’obbligo della “società tra avvocati” ad applicare, sul volume di affari prodotto nell’anno, la maggiorazione del 4% quale contributo integrativo da riversare annualmente alla Cassa Forense.