a cura di MPO & Partners
Con riferimento al trattamento tributario della cessione di clientela di un professionista (fattispecie riconosciuta a livello normativo dal D.L. 223/2006, con l’art. 54, c. 1-quater Tuir, e legittimata dalla sentenza della Cassazione n. 2860/2010), i relativi compensi concorrono a formare i redditi di lavoro autonomo ma possono anche fruire del c.d. regime di tassazione separata, per effetto della modifica apportata dallo stesso DL all’art. 17, c. 1 del Tuir, con l’introduzione della lettera g-ter.
La ratio della norma è quella di evitare l’applicazione in capo al contribuente di un’aliquota molto elevata a seguito della cumulabilità di tali proventi con altri redditi. Nello specifico la Circolare n. 11/2007 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di tassazione separata si applica sia quando il compenso è percepito in un’unica soluzione sia quando è percepito in più rate, ma nello stesso periodo d’imposta.
Resta ferma la qualificazione di reddito di lavoro autonomo nel caso in cui, a seguito della cessione della clientela, si intenda cessare l’attività. Di conseguenza, come precisato dall’Agenzia, il professionista deve conservare la partita IVA fino all’incasso dell’ultima rata (“l’attività non si può considerare cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all’interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, ed, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell’attività professionale”).
Con la Risoluzione n. 232 del 2009 l’Agenzia ha ‘parzialmente superato’ tale interpretazione in quanto, con riferimento all’istanza di un ragioniere commercialista che intendeva chiudere la partita Iva in pendenza di un procedimento giudiziario (relativo alla contestazione di una fattura ad esigibilità differita), ha ritenuto ammissibile la chiusura della stessa previo versamento dell’imposta indicata in fattura.
Secondo l’Agenzia comunque, nella generalità dei casi, la cessazione dell’attività del professionista non coincide “con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali”; quindi, l’attività non può ritenersi cessata fino a quando il soggetto, che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso, non realizza la riscossione dei crediti, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile (perché, ad esempio, non è decorso il termine di prescrizione ex art. 2956 c.c.).
Cfr.: Circ. AE 11/2007 e Risoluzione AE 232/2009
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Cessione della clientela professionale – Tassazione separata – Cessazione attività