La fatturazione elettronica e la data di emissione della fattura per le prestazioni di servizi
I recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Premessa
Ai fini IVA l’individuazione del momento di effettuazione dell’operazione (nazionali) è contenuta nell’articolo 6 del D.P.R. 633/1972.
Esso corrisponde:
- Se trattasi di beni immobili: alla data di stipula dell’atto;
- Se trattasi di cose mobili: alla consegna o spedizione del bene;
- Se trattasi di prestazioni di servizi: al pagamento del corrispettivo.
A decorrere dal 1° luglio 2019 è in vigore l’obbligo di indicare, nella fattura (anche elettronica), la data di effettuazione dell’operazione.
Nulla è cambiato, invece, per quanto concerne la possibilità di documentare le operazioni ai fini Iva nei due seguenti modi:
- emissione della fattura immediata: emessa dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio per ogni singola operazione soggetta ad IVA. La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. La fattura immediata deve essere emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione (così come disposto dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 con decorrenza 1/7/2019);
- emissione di una fattura differita riepilogativa di più operazioni.
Su tale argomento si è già espressa l’Agenzia delle Entrate con la circolare 14 del 17 giugno 2019con la quale ha chiarito che vi è una sorta di coincidenza tra “data di emissione” della fattura e la “data in cui è effettuata la cessione dei beni o la prestazione di servizi” (così come previsto dal DPR 633/72.
Ai fini pratici la corrispondenza delle due date sta generando molti dubbi applicativi in particolare quando la data di effettuazione della operazione non è legata alla consegna dei beni o al pagamento del corrispettivo.
Oggetto dell’Interpello
Il caso prospettato all’Amministrazione Finanziaria si riferisce ad un contribuente che «esegue lavorazioni meccaniche conto terzi su materiale di proprietà del committente» che, a lavorazione effettuata, viene riconsegnato «mediante l’emissione di D.D.T. con causale “reso lavorato”».
Per tali prestazioni di servizi alla fine del mese viene emessa regolare fattura elettronica la quale verrà riscossa non prima dei 30 gg dalla data della fattura.
In ottemperanza di quanto previsto dall’articolo 21, comma 2, lettera g-bis), del DPR 633/72 occorre, tra le indicazioni che tutte le fatture devono necessariamente recare, inserire anche la «data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura»,
Pertanto, ai fini operativi e pratici l’istante chiede come dover assolvere all’obbligo legislativo.
La soluzione prospettata dal contribuente
Riportandosi al contenuto della circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 il contribuente ritiene di poter
emettere una unica fattura mensile riepilogativa di tutti i DDT di riconsegna in conto lavoro emessi nel corso dello stesso mese solare nei confronti dello stesso committente riportando nel campo data della sezione dati generali del file fattura elettronica la data di fine mese
Tale fattura sarà, poi, spedita al Sistema di Interscambio nei termini di dieci giorni e la relativa iva confluirà nel calcolo della liquidazione del mese di competenza (ovvero, qualora ad esempio la fattura con data 30/9 venga trasmessa nel coro del mese di ottobre la relativa IVA confluirà nella liquidazione del mese di settembre).
I chiarimenti dell’agenzia delle Entrate
L’Amministrazione Finanziaria è intervenuta sull’argomento con la Risposta n. 389 del 24/09/2019, con la quale, nel rispondere al quesito del contribuente, riprende il contenuto della precedente circolare n. 14/E del 2019.
Più precisamente, l’Amministrazione Finanziaria ricorda che
La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Pertanto, è stato chiarito che:
- «è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione»;
- «la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione», ferma restando la possibilità di sfruttare il termine concesso dall’articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA – a mente del quale, dopo le modifiche recate dall’articolo 12-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, «La fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6» – per la trasmissione del file della fattura elettronica allo SdI; c) restano vigenti, anche dal 1° luglio 2019, le prescrizioni contenute nelle successive lettere, da a) a d), dell’articolo 21, comma 4, del decreto IVA e, dunque, con particolare riferimento alla operazioni di cui alla lettera a) – ossia «per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto» – la possibilità di emettere un’unica fattura (c.d. “differita”), recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della loro effettuazione.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate nella stessa circolare ha precisato che è possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione (possibilità e non obbligo, quindi).
Inoltre, così come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, fatta
salva la possibilità per il contribuente di emettere fattura differita anche nel caso in cui effettui una sola delle richiamate operazioni (cessione di beni o prestazione di servizi, risultanti da idonea documentazione) nello stesso mese, nei confronti del medesimo soggetto
Nel commentare l’estensione della fattura differita alle prestazioni di servizi, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato come ciò possa avvenire purché la fattura emessa indichi nel dettaglio le operazioni effettuate e le stesse siano individuabili “attraverso idonea documentazione” senza particolari documentali rilevanti ai fini fiscali quindi, anche i “DDT di riconsegna in conto lavoro” utilizzati dal contribuente.
E’ il caso di ricordare che per quanto concerne le prestazioni di servizi il verificarsi dell’esigibilità dell’imposta coincide, nella maggior parte dei casi, con il pagamento del corrispettivo.
Conclusioni
L’Amministrazione Finanziaria, nel motivare le proprie decisioni, evidenzia anche che nel caso in esame il contribuente non ha evidenziato la presenza di prestazioni, periodiche/continuative o meno, rese nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia. Inoltre, il pagamento del corrispettivo avviene solo successivamente all’emissione della fattura.
Per i motivi sopra indicati “non è esatto parlare di fatturazione differita. Si è infatti in presenza di una fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considerata effettuata e, di conseguenza, l’imposta si rende esigibile) coincide con l’emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file. Cfr Risposta n. 389 del 24/09/2019”.