Crisi e Insolvenza d’Impresa: gli indici consigliati dal CNDCEC

È datato 20 ottobre 2019 il documento redatto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sugli indici dell’allerta ex art. 13, co.2 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza.

Il documento è ancora una bozza ed è in fase di approvazione da parte del MISE (il documento completo può essere scaricato cliccando qui).

L’obiettivo principale del codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa è quello di “prevedere” la crisi al fine di rendere più efficaci i mezzi a disposizione dell’imprenditore per risolverla.

Pertanto, il codice prevede nuovi obblighi non solo in capo agli amministratori ma anche al collegio sindacale ed ai revisori (i quali hanno l’obbligo di segnalare al nuovo organismo di composizione della crisi qualora si ravvisasse concreti e fondati indizi di crisi)

Infine, hanno l’obbligo di segnalazione anche l’Amministrazione Finanziaria, l’INPS e gli agenti di riscossione.

La norma in commento prevede:

  1. L’elaborazione degli indici, per settore, da parte del CNDCEC
  2. La revisione (almeno) triennale degli indici

I settori individuati dal CNDCEC sono i seguenti:

  • Agricoltura, silvicoltura e pesca
  • B. Estrazione C. Manifattura D. Produzione energia/gas
  • E. Fornitura acqua reti fognarie rifiuti D. Trasmissione energia/gas
  • F41. Costruzione di edifici
  • F42. Ingegneria civile F43. Costruzioni specializzate
  • G45. Commercio autoveicoli G46. Comm. Ingrosso D. Distribuzione energia/gas
  • G47. Commercio dettaglio I56. Bar e ristoranti
  • H. Trasporto e magazzinaggio I55. Hotel
  • JMN. Servizi alle imprese
  • PQRS. Servizi alle persone

Devono essere dotati di indici a parte le società in stato di liquidazione, le start-up innovative e i consorzi e le cooperative hanno propri indici.

La bozza del documento del CNDCEC, in attesa di approvazione da parte del MISE, prevede le seguenti tre fasi:

  1. verifica dello squilibrio patrimoniale. A Patrimonio Netto negatovi consegue l’esistenza di fondati indizi di crisi;
  2. Nel caso di Patrimonio Netto Positivo si procede al calcolo del rapporto tra flussi attesi e impegni finanziari. Il calcolo viene fatto prendendo a base il budget di tesoreria (almeno semestrale). 
  3. Se il budget di tesoreria sia ritenuto inaffidabile devono essere esaminati gli indici previsti nel documento del CCNDCEC

La determinazione del patrimonio netto e del cash flow saranno oggetto di successivi articoli.

Infine, in presenza di concreti segnali di crisi, il sindaco e il revisore devono comunicarli all’organo amministrativo e, in caso di inerzia dello stesso, all’OCRI.

I commenti sono chiusi.