Il rapporto tra Centro Elaborazione Dati ed il Professionista

Il CED: la normativa di riferimento

L’attività professionale, affiancata da un centro elaborazione dati – CED, è un fenomeno molto diffuso In Italia.

L’attività dei CED è disciplinata dall’art. 1, comma 5, legge n. 12/1979, secondo il quale “per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, nonché per l’esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, le imprese artigiane e le piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono avvalersi di Centri di elaborazione dati, che devono in ogni caso essere assistiti da uno o più soggetti iscritti agli albi professionali indicati dalla legge stessa”.

Così come previsto dalle note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità di cui all’articolo 4 del D. Lgs 28/06/2005, n. 139, l’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l’esercizio, anche non prevalente, né abituale:

  1. Della professione di notaio
  2. Della professione di giornalista professionista;
  3. Dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni e servizi, intermediaria nella circolazione dei beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto io spedizione, bancaria, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;
  4. Dell’attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;
  5. Dell’attività di promotore finanziario.

Per quanto concerne il punto tre è esclusa “in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all’esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell’interesse di colui che conferisce l’incarico”, ovvero il Centro Elaborazione Dati.

Pertanto, l’incompatibilità non si ravvisa nel caso in cui l’attività d’impresa consista nell’esercizio in forma societaria di società cosiddette “di mezzi” o “di servizi”. Sono tali le società che svolgono a titolo esemplificativo attività quali la tenuta della contabilità generale o IVA, la domiciliazione e la segreteria societaria, la tenuta della contabilità paghe e simili, i servizi di segreteria per lo studio professionale, etc. (escluse tutte le attività a componente intellettuale, tipiche ed esclusive della sfera professionale).

L’attività professionale può quindi essere legittimamente affiancata da un CED, ma ciò vale solo per lo

svolgimento di attività (contabili, fiscali, paghe) materiali e non intellettuali, ovvero mero calcolo e

stampa.

Occorre ricordare che l’articolo 348 del c.p. punisce chi “abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato”. La norma poi rinvia, per la sua concreta operatività, ad altre fonti che precisino quali sono le professioni soggette alla speciale abilitazione statale e quando il loro esercizio debba considerarsi “abusivo”.

Con riferimento alle professioni contabili, le attività caratteristiche degli iscritti all’Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono individuate dall’art. 1, D.Lgs. n. 139/2005.

Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno poi ritenuto (sentenza n. 11545/2012) che la fattispecie penale in oggetto si verifica non solo per lo svolgimento senza titolo di attività da ritenere attribuite in via esclusiva a una determinata professione (quali quelle indicate dal summenzionato art. 1 al comma 3), anche se poste in essere occasionalmente e gratuitamente, ma anche per il compimento senza titolo di atti non riservati ma caratteristici (come le condotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti), qualora il compimento venga realizzato con modalità tali – per continuità, onerosità e organizzazione – da creare le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.

Per l’attività di consulenza del lavoro, invece, si fa riferimento alla legge n. 12/1979, alle note n. 7195/2007 e n. 7857/2010 e alle circolari n. 13649/2007 e n. 17/2013 del Ministero del Lavoro, che è intervenuto al fine di evitare fenomeni di esercizio abusivo della consulenza del lavoro.

Il Ministero ha infatti più volte ripetuto che i CED devono limitarsi ad elaborazioni aventi valenza matematica di tipo meccanico ed esecutivo, quali la mera imputazione di dati (data entry) ed il relativo calcolo e stampa dei cedolini, mentre rientrano nell’esclusiva sfera di competenza del professionista tutte le attività di tipo valutativo ed interpretativo.

I limiti dell’attività dei CED sono stati anche oggetto di pronunce giurisprudenziali. Una recente sentenza del Consiglio di Stato n. 103/2015 ha rilevato che spetta ai consulenti del lavoro l’adeguamento delle buste paga a seguito di eventuali variazioni retributive e normative, l’assolvimento degli adempimenti presso gli uffici, nonché le attività di consulenza in occasione di accertamenti ispettivi, attività che presuppongono valutazioni di carattere tecnico-giuridico non espletabili in via automatica.

A seguito di quanto sopra esposto appare evidente che le operazioni svolte dai CED devono limitarsi ad elaborazioni aventi valenza matematica di tipo meccanico ed esecutivo, quali, ad esempio, la sola imputazione di dati (c.d. data entry) ed il relativo calcolo e stampa degli stessi, operazioni che non devono includere attività di tipo valutativo ed interpretativo.

Ciò detto il CED deve porre le dovute attenzioni nello svolgimento della sua attività, altrimenti potrebbe incorrere nell’esercizio abusivo della professione, con riflessi anche sullo stesso professionista che lo assiste. Occorre infatti sottolineare che il professionista che assiste un CED è da ritenere corresponsabile nel caso quest’ultimo svolga attività professionale.

Infatti, il Codice Deontologico dei consulenti del lavoro prevede che “è fatto divieto al consulente di accettare incarichi congiuntamente con soggetti non abilitati e di avvalersi, per l’esercizio di prestazioni riservate, di soggetti non abilitati ovvero di promuoverne o favorirne l’attività”.

Anche nel Codice Deontologico dei dottori commercialisti ed esperti contabili prevede che “il professionista che eserciti la professione o che eroghi, anche occasionalmente, prestazioni professionali in collaborazione con soggetti non appartenenti alla professione, siano essi iscritti o meno ad altri Albi o elenchi professionali, dovrà accertarsi che questi adottino comportamenti conformi alle disposizioni previste dal presente Codice” ed ancora, “il professionista deve evitare di avvalersi della collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione”.

Pertanto, per svolgere regolarmente l’attività di CED e quella riservata ai professionisti iscritti all’albo, occorre che il professionista assuma direttamente gli incarichi dai singoli clienti ai quali emetterà fattura per le proprie competenze.