Il conferimento dello studio associato in una STP

L’operazione di conferimento dello studio associato (o del singolo professionista) in STP.

Per affrontare il mercato, nel contesto economico attuale, l’unica soluzione per soddisfare una clientela sempre più “esigente” e ridurre il costo della “conoscenza” è l’aggregazione professionale ovvero attraverso la creazione di uno studio associato o di una STP.

Negli anni 90 il modello dello studio associato non solo era la forma associativa più diffusa per l’esercizio in comune dell’attività professionale, ma ancora oggi, nonostante la comparsa della STP, mantiene una posizione di predominio nell’attuale mercato italiano.

Tale forma associativa non ha mai trovato, però, nel nostro sistema legislativo una vera e propria definizione; nemmeno quando era ancora in vigore la legge 1815/1939. Tale legge, abrogata dalla L.183/2011, indicava solamente il divieto all’esercizio in forma societaria dell’attività professionale ed i criteri in merito alla denominazione dello studio, recitando all’Art.1: “Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all’esercizio di specifiche attivita’ in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l’esercizio delle professioni o delle altre attivita’ per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali dei singoli associati. L’esercizio associato delle professioni o delle altre attivita’, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all’organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati”.

Il testo, quindi, non forniva una definizione di studio associato: prevedeva semplicemente i criteri per l’esercizio associato della professione senza esplicitare nulla in merito alla disciplina applicabile. Restava dunque irrisolto il problema in merito alla qualificazione giuridica dello studio associato.

Facendo riferimento agli orientamenti prevalenti di dottrina e giurisprudenza possiamo però ritenere lo studio associato come un’associazione atipica.

Su tale argomento è intervenuta l’Amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 177/E del 9/7/2009 ribadendo che “lo studio associato costituisce un’organizzazione unitaria composta da più persone realizzata al fine di ridurre l’incidenza dei costi per ciascun professionista e di incrementare l’efficienza nello svolgimento dell’attività” (Agenzia delle Entrate).

Premesso tutto ciò è praticabile l’operazione di conferimento dello studio associato (ma anche di quello individuale) in una STP sia essa già costituita o di nuova costituzione.

Con tale operazione i soci dello studio associato diventano soci della STP.

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