La cessione delle partecipazioni: i recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La vendita di partecipazioni societarie può generare una plusvalenza o una minusvalenza e per la sua determinazione è necessario sottrarre dal valore di vendita il valore normale della partecipazione (ovvero il costo di acquisto).

Molto recentemente l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti relativi alla valutazione delle plusvalenze e minusvalenze da cessione di partecipazioni.

La partecipation exemption (nota anche come PEX) è disciplinata dall’articolo 87 del TUIR e prevede la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze realizzate nell’ambito di un’attività d’impresa.

Tutto ciò al fine di evitare la duplicazione di tassazione (in capo alla società ed in capo al partecipante) del reddito societario.

Più precisamente, l’articolo 87 del TUIR prevede che “1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell’articolo 5, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell’articolo 73, comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti:

  1. a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
  2. b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
  3. c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, o, alternativamente, l’avvenuta dimostrazione, a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), dell’articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo decreto di cui all’articolo 168-bis;
  4. d) esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell’esercizio d’impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l’attività agricola.

1-bis. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell’attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria.

  1. I requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso.
  2. L’esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a) ed ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b). Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.
  3. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica l’esenzione di cui ai commi 1 e 3 indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d).
  4. Per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle plusvalenze di cui all’articolo 86, comma 5-bis.”

Dalla lettura della norma è evidente che possono avvalersi della PEX i seguenti soggetti:

  • società di capitali;
  • società cooperative e di mutua assicurazione;
  • enti commerciali e non commerciali, limitatamente alle partecipazioni «detenute in regime di reddito d’impresa», ivi compresi i consorzi e le associazioni non riconosciute;
  • società di persone ed enti equiparati;
  • società ed enti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

I soggetti che possono avvalersi del regime PEX di esenzione fiscale delle plusvalenze (ricordando che la società partecipata deve essere un’impresa commerciale) devono possedere tre requisiti necessari per fruire della partecipation exemption ovvero:

  • Possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente la cessione;
  • Iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso dopo l’acquisto;
  • Residenza fiscale della società partecipata in un paese diverso da quelli inclusi nella lista degli stati a fiscalità privilegiata (c.d. paradisi fiscali).

Particolarmente interessante è la risposta dell’Agenzia delle Entrate del 14 settembre u.s. ad un interpello in merito ai requisiti della “commercialità” dell’azienda partecipata nel caso in cui ci si trovi nella fase di start-up (www.agenziaentrate.it).

Il comma 2 dell’articolo 87 del TUIR prevede che il requisito della commercialità deve “sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso”. A chiarimento dell’argomento è intervenuta anche l’Amministrazione Finanziaria (Cfr circolare n. 7/E del 2013) con la quale ha chiarito che: “Il discrimine tra la fase di start up e l’avvio dell’attività commerciale rileva ai fini del computo del triennio di possesso previsto dall’articolo 87, comma 2, del TUIR. Il periodo di start up, infatti, ancorché non idoneo autonomamente a configurare l’esercizio di attività commerciale, è suscettibile di assumere una connotazione commerciale, ai fini pex, nell’ipotesi in cui venga seguito dallo svolgimento dell’attività d’impresa”, pertanto la natura commerciale dell’attività può ritenersi “sussistente già nella fase di start up sempreché la società partecipata, dopo aver ultimato le fasi preparatorie ed essersi così dotata di un apparato organizzativo autonomo, inizi successivamente a svolgere l’attività per la quale è stata costituita”.

Tale orientamento è stato ribadito nella risposta all’interpello. Infatti per l’Agenzia delle Entrate anche i costi per la preparazione della documentazione tecnica per la realizzazione di un impianto possono ricondursi a quelli tipici di attività in start-up trattandosi di oneri sostenuti per il successivo avvio di un’attività commerciale.

L’Amministrazione Finanziaria, con la risposta n. 5 del 10 gennaio u.s., ha chiarito le modalità di tassazione delle plusvalenze e minusvalenze in regime di PEX qualora l’incasso del corrispettivo avvenga in valuta diversa da quella di acquisto (il testo integrale della risposta è consultabile al seguente link:

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Nel caso sottoposta all’Agenzia delle Entrate nel corso del 2017, in più tranches, una società ha venduto la partecipazione detenuta ad un prezzo unitario in dollari. La somma incassata dalla vendita della partecipazione è stata accreditata in un conto corrente valutario in dollari. Il corrispettivo complessivo di vendita della partecipazione è stato contabilizzato in euro al cambio storico realizzando una plusvalenza. Allo stesso modo sono state contabilizzate le differenze di cambio (positive e negative) tra quello del giorno della vendita rispetto a quello storico.

Le predette differenze di cambio realizzate in sede di cessione di azioni che beneficiano della participation exemption (ex articolo 87 del TUIR) sono componenti che concorrono a formare le relative plusvalenze o minusvalenze da realizzo?

L’agenzia delle Entrate “ritiene che le differenze di cambi concorrano a formare l’ammontare delle plusvalenze o minusvalenze realizzate in sede di cessione di azioni che beneficiano del regime della participation exemption risultando rispettivamente, imponibili nella misura del 5 per cento o interamente indeducibili.

Infatti, ai sensi del comma 1 e 1-bis dell’articolo 83 del TUIR prevedono, per i soggetti che redigono il bilancio ai sensi del codice civile, regole di determinazione del reddito coerenti con le nuove modalità di rappresentazione contabile.

Accanto alla normativa fiscale occorre evidenziare il contenuto del principio contabile OIC 26 il quale prevede che “le attività e passività aventi natura non monetaria devono essere iscritte nello stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto e cioè al loro costo di iscrizione iniziale (cambio storico). Pertanto, le differenze cambio positive o negative non danno luogo ad un’autonoma e separata rilevazione”.

Pertanto, “Le differenze cambio positive o negative non daranno luogo ad una autonoma e separata rilevazione, ma concorreranno a formare le relative plusvalenze e minusvalenze da realizzo, in quanto le partecipazioni … rappresentano attività non monetarie.