I corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela: l’incasso in unica soluzione

I corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela professionale: L’articolo 17 del T.U.I.R.

La finalità del presente articolo è quello di individuare il corretto trattamento dei corrispettivi percepiti a seguito della vendita dello studio di commercialista nell’ipotesi di incasso degli stessi in un’unica soluzione.

E’ il caso di precisare che anche nell’ipotesi di incasso del corrispettivo in un’unica soluzione questo rientra sempre tra i redditi professionali ex articolo 54, comma 1-quater del TUIR il quale prevede che “Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale”. Pertanto il professionista cedente deve emettere una parcella soggetta ad IVA, CP e ritenuta d’acconto.

Il decreto-legge n. 223 del 2006 ha, inoltre, introdotto nell’articolo 17 del TUIR (relativo al regime della tassazione separata), la lettera g-ter) la quale prevede la possibilità di assoggettare a tassazione separata i corrispettivi percepiti a seguito della vendita dello studio di commercialisti, purché percepiti in unica soluzione. Tale norma ha lo scopo di evitare che i corrispettivi derivanti dalla cessione della clientela professionale si cumulino con gli altri redditi percepiti nell’anno, determinando l’applicazione in capo al contribuente di scaglioni ed aliquote più elevate.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, è intervenuta su questo argomento con la Circolare n. 11 del 16/02/2007 con la quale ha chiarito che anche se la norma fa espressamente riferimento all’opportunità di poter tassare i corrispettivi con le modalità della tassazione separata se incassati in “un’unica soluzione” tale modalità può essere comunque applicata nel caso in cui il corrispettivo della vendita dell’attività professionale sia percepito in più rate, ma nello stesso periodo d’imposta.

Per ulteriori informazioni si può consultare il soto dell’Agenzia delle Entrate al link in fondo a questa pagina.

Tale orientamento è stato anche recepito dalle istruzioni Ministeriali per la dichiarazione dei redditi anno 2017 (periodo d’imposta 2016) con riferimento al quadro RM. Infatti le istruzioni di compilazione del quadro RM – Sezione 2 – – lettera h) – prevedono che devono essere indicati in tale quadro “ i redditi percepiti dal professionista, a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibile all’attività professionistica qualora tali redditi siano stati riscossi interamente entro il periodo d’imposta”.

Per approfondire in modo più scientifico e puntuale possibile temi come quelli sopra descritti, MpO & Partners ha costituito l’associazione senza scopo di lucro “MpO Centro Studi”. Uno degli organi dell’associazione è il comitato scientifico al quale partecipano docenti universitari ed illustri professionisti e avrà il compito di emettere pareri pro-veritate in materia di valutazione dello studio professionale, operazioni di M&A di studi professionali, planning fiscale e contrattualistica.

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Cessione dello studio professionale – Dichiarazione dei redditi – Corrispettivi