Risposta ai quesiti ricevuti nel corso delle attività formative organizzate da MpO & Partners. Continua la pubblicazioni di risposte a quesiti pervenuti sia durante sia dopo i convegni organizzati da MpO & Partners

La giusta collocazione nella dichiarazione dei redditi dei corrispettivi percepiti  a seguito della cessione della clientela

Nel corso dei convegni organizzati da MpO & Partners (e successivamente anche a mezzo mail) sono pervenute ai relatori numerose ed interessanti domande. Una di queste è sicuramente quella pervenuta da un Commercialista. Il professionista, a seguito del trasferimento a titolo oneroso della propria clientela, ha incassato nel corso del 2017 le rate previste dal contratto. Il piano di rateizzazione dura quattro anni e mezzo.

Il professionista chiede: le modalità di emissione della parcella per gli importi incassati e la corretta indicazione nella dichiarazione dei redditi.

Come già avuto modo di chiarire nel corso di precedenti articoli, il professionista che vuole programmare il passaggio generazionale del proprio studio, attraverso la cessione a titolo oneroso dell’attività professionale, spesso si trova a dover affrontare alcune problematiche, tra le quali il trattamento fiscale dei corrispettivi percepiti a seguito della cessione dello studio professionale e la giusta collocazione nella dichiarazione dei redditi.

Ai fini delle imposte dirette in caso di corrispettivo rateale, in relazione a tutte le rate, queste devono avere la qualificazione reddituale operata dall’articolo 54, comma 1-quater, del TUIR (redditi professionali). Pertanto la cessione del «pacchetto clienti» genera interamente reddito professionale da assoggettare a tassazione ordinaria ai sensi dell’articolo 54 del TUIR. Di conseguenza i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela professionale dovranno essere inseriti nel quadro RE, rigo RE3 (come previsto dalle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi 2017 per il periodo d’imposta 2016).

Ai fini IVA il professionista cedente è obbligato ad emettere parcella per tutte le rate incassate assoggettandole ad IVA, CP e ritenuta d’acconto. Inoltre, il lavoratore autonomo, che intende cessare l’attività, deve conservare la partita IVA fino all’incasso dell’ultima rata.

 

A tale conclusione si perviene a seguito di alcuni passaggi che si richiamano brevemente.

Nel marzo 2002 l’Agenzia delle Entrate (Cfr. Risoluzione Ministeriale n. 108 /E del 29 marzo 2002), rispondendo ad un interpello presentato da un Ragioniere Commercialista, evidenziava che, ai fini delle imposte dirette, i compensi derivanti dalla vendita dello studio di commercialisti dovevano essere considerati quali “redditi diversi” così come previsto dall’’articolo 81, lettera l), del Tuir (nella versione all’epoca vigente). Infatti l’Amministrazione Finanziaria rileva che i proventi derivanti dalla cessione dello studio professionale vengono corrisposti a fronte dell’assunzione, da parte del professionista cedente, di precisi obblighi “… di fare, non fare o permettere” e pertanto devono essere inquadrati tra i redditi diversi. Ai fini dell’IVA l’Agenzia delle Entrate configura i corrispettivi per la cessione della clientela professionale alla stregua di una prestazione di servizio consistente nel “permettere la prosecuzione del rapporto professionale tra i suoi vecchi clienti ed il soggetto subentrante, nell’impegno di non proseguire (non fare) il rapporto professionale con i clienti ceduti e nell’impegno (fare) altresì di favorire la prosecuzione del rapporto tra i suoi vecchi clienti ed il nuovo soggetto”.

A fare definitivamente chiarezza sull’argomento è l’articolo 36 del D.L. 223 del 2006 (c.d. Bersani Visco) il quale aggiunge all’articolo 54 del TUIR il comma 1-quater. Tale comma prevede espressamente che  “Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale”. Ribadendo, quindi, anche il principio “di cassa”.

Solo per chiarezza, da parte acquirente, i costi derivanti dall’acquisizione di un pacchetto clienti sono costi interamente deducibili proprio in considerazione del fatto che questi sono stati considerati, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, pari alle consulenze professionali rese.

Per approfondire in modo più scientifico e puntuale possibile temi come quelli sopra descritti, MpO & Partners ha costituito l’associazione senza scopo di lucro “MpO Centro Studi”. Uno degli organi dell’associazione è il comitato scientifico al quale partecipano docenti universitari ed illustri professionisti e avrà il compito di emettere pareri pro-veritate in materia di valutazione dello studio professionale, operazioni di M&A di studi professionali, planning fiscale e contrattualistica.