La Corte di Cassazione (Sent. 2860/2010) ha affermato che in caso di cessione di uno studio professionale si realizza un vero e proprio trasferimento dell’attività tramite il quale l’alienante “cede” indirettamente la clientela, ed assume, oltre agli obblighi positivi di fare (attività promozionale di presentazione), anche obblighi negativi di non fare (divieto di riprendere ad esercitare la stessa attività nello stesso luogo). La Suprema Corte, quindi, al fine di tutelare la validità del contratto e la sua esecuzione in buona fede attribuisce alla clausola di non concorrenza un’obbligazione fondamentale anche per gli studi professionali, così come in cadi di trasferimento dell’azienda, seconda soltanto a quella di presentazione della clientela.
A livello operativo, la vendita di uno studio commercialista, consulente del lavoro può realizzarsi mediante un negozio di cessione di “pacchetto clienti”, ma anche attraverso un contratto di cessione di ramo d’azienda o di cessione di partecipazioni, ad esempio, qualora ai fini dell’attività ci si avvalga di una struttura societaria, di solito Srl, per svolgere operazioni di acquisizione, analisi ed elaborazione dati (es. contabilità, bilanci, paghe e contributi, etc.); in tutte queste ipotesi, sul piano contrattuale, devono essere necessariamente predisposte delle clausole di non concorrenza che tutelino la parte acquirente.
In materia, la normativa non chiarisce se la disposizione generale sul divieto di concorrenza ex art. 2557 c.c. sia applicabile anche alla cessione di partecipazioni; diversamente, la giurisprudenza si è dimostrata a favore della suddetta estensione in diversi contenziosi.
Con riferimento alle cessioni di quote sociali in Srl, la Cassazione (Sent. 27505/2008) ha affermato l’estensione del divieto per via analogica, qualora si accerti che l’operazione abbia comportato un risultato equivalente al trasferimento d’azienda, con particolare riguardo alla componente avviamento, a tutela della cui acquisizione è dettato il divieto di concorrenza; nella stessa direzione, in ipotesi di cessione di quote in società di persone, la Corte ha sottolineato la rilevanza ‘del mutamento di titolarità dell’azienda che, conseguendo ad un atto di volontà del precedente titolare, non può tollerare il tentativo di questi di riappropriarsi di ciò che ha trasferito, togliendo alla azienda l’avviamento e la produttività, che ne costituivano i caratteri e che erano stati determinanti dell’accordo di trasferimento’ (Cass. civ. Sez. I, 1643/1998; Cass. civ. Sez. I, 549/1997).
Pertanto nelle operazioni di cessione\acquisizione di studi professionali, che avvengono mediante l’atto di cessione delle partecipazioni sociali, la clausola della non concorrenza trova piena applicazione in quanto il risultato economico che si intende raggiungere è la sostituzione da parte del cessionario, nei confronti del cedente, nella conduzione dell’attività professionale.
MPO & Partners M&A, nelle operazioni di cessione di studi di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro, nel rispetto della normativa generale ex art. 2557 c.c e in considerazione del particolare rapporto fiduciario che si instaura tra cliente e professionista, predispone sul piano contrattuale una clausola di non concorrenza che tutela la parte cessionaria da eventuali comportamenti scorretti del professionista cedente, obbligando quest’ultimo a non porre in essere atti concorrenziali e prevedendo a suo carico, in caso di violazione del suddetto patto, il pagamento di una penale commisurata all’entità del danno cagionato.