Cedesi studio commercialista: trasferimento quote non riqualificabile in cessione di azienda

a cura di MPO & Partners

La vendita di uno studio professionale, qualora ci si avvalga di una struttura societaria, per svolgere l’attività di acquisizione, analisi ed elaborazione dati, può realizzarsi mediante un contratto di cessione di azienda o di ramo d’azienda o anche di cessione di partecipazioni.

In tali ipotesi, dunque, il soggetto terzo che procede alla valutazione dello studio, parte indipendente nell’operazione di cessione dello studio professionale, predispone il modello contrattuale che rispetta la volontà delle parti, le quali spesso, nella prassi, si interrogano sulla possibile riqualificazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria del contratto di cessione quote in una cessione di azienda/ramo d’azienda.

Tali preoccupazioni appaiono ingiustificate se si considera il quadro normativo e giurisprudenziale italiano; in particolare, si pensi al chiarimento fornito dalla relazione governativa al D. Lgs. 358/1997 (che ha introdotto nel nostro ordinamento l’art. 37-bis DPR 600/1973 in materia di accertamento delle imposte dirette) laddove rileva che nella scelta tra cedere aziende o cedere partecipazioni non si configura aggiramento di obblighi o divieti in quanto il contribuente sceglie la via fiscalmente meno onerosa tra gli strumenti che il sistema fiscale pone su un piano di sostanziale parità.

Non essendoci, ad oggi, nell’ordinamento tributario italiano una norma generale antielusiva*, l’art. 37-bis consente all’Amministrazione finanziaria, nell’ambito delle imposte dirette, di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti mediante atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro se privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e diretti ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

Dunque, in considerazione di quanto sopra emarginato, si ritiene che la cessione di partecipazioni possa configurarsi elusiva soltanto nei casi in cui realizzi, in assenza di valide ragioni economiche, un atto preparatorio o successivo rispetto ad una più complessa operazione di riorganizzazione aziendale (es. trasformazione, scissione, fusione, conferimento, etc.).

Inoltre, costante giurisprudenza e prevalente prassi, sia in materia di imposte dirette che indirette, hanno affermato l’assenza di elusività con riferimento ad una semplice operazione di cessione di quote, anche totalitaria; ad esempio, tra le più recenti pronunce, la Cassazione ha affermato, in materia di mediazione contrattuale, che il trasferimento da un soggetto ad un altro di una quota di partecipazione non è mai qualificabile come trasferimento della proprietà dell’azienda, in quanto la quota rappresenta l’insieme delle situazioni soggettive attive e passive connesse allo status di socio e non integra una compravendita del capitale sociale (Cass. Civ. Sez. III, Sent. 07/07/2010 n. 16030).

Altra giurisprudenza si è espressa in tal senso, in relazione a procedimenti che riguardavano accertamenti sulle imposte dirette, affermando che non ha fondamento la tesi secondo cui la cessione di azioni configurerebbe, ai fini fiscali, l’ipotesi di cessione di azienda, pur se la cessione riguardi interi pacchetti azionari, in quanto il patrimonio sociale continua a permanere nella titolarità della società (cfr. Cass. Civ. 28/03/1981 n. 1786; Comm. Trib. Centr. Sez. VII, Decis. 03/08/1984 n. 7826).

Tra i documenti di prassi, nell’ambito delle imposte indirette, il Ministero delle Finanze ha affermato che la cessione di alcune o di tutte le quote sociali (nel caso considerato, di società di persone), non configura una cessione di azienda; l’imposta di registro ed altri tributi, infatti, sono assolti sui conferimenti al momento della nascita della società pertanto gli stessi assorbono quelli eventualmente dovuti per le cessioni di cui si discute (Risoluzione 28/03/1983 n. 251368 – Min. Finanze; Risoluzione 05/06/1989 n. 310356 – Min. Finanze). Recentemente, anche il Notariato, in risposta ad una richiesta di chiarimenti sul potere dell’Agenzia di riqualificare un’operazione di cessione di partecipazioni in cessione di azienda (ai sensi dell’art. 20 TUR, ai fini dell’imposta di registro), ha confermato che la fattispecie sembra estranea al tema dell’abuso del diritto rilevando che l’amministrazione finanziaria, riqualificando la stessa, ‘oltre ad alterare e violare la logica-sistematica delle disposizioni normative volute dallo stesso legislatore, finirebbe per produrre effetti distorsivi ed arbitrari’(Studio n. 170/2011/T Consiglio Nazionale del Notariato).

Lo Studio sottolinea che dal punto di vista giuridico le fattispecie sono completamente diverse, nonostante da un punto di vista economico possano ipotizzare in entrambe i casi la ‘monetizzazione’ del complesso aziendale, in quanto la scelta della parti contraenti, in realtà, deriva da un’attenta valutazione delle conseguenze giuridiche piuttosto che da una mera valutazione fiscale ai fini dell’imposta di registro.

* Attualmente, la materia (norma generale antielusiva) è oggetto di lavori parlamentari finalizzati a regolare i rapporti tra amministrazione e contribuenti e ad estendere la portata applicativa della disposizione prevista dall’art. 37-bis (disegno di Legge delega varato il 16/04/12 dal CdM).

Cessione studio Commercialista – Tributarista – Consulente del lavoro – Ced srl

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