Cedesi studio Commercialista: rilevanza IRAP dei corrispettivi percepiti

a cura di MPO & Partners

Come già rilevato in più di un’occasione l’articolo 54, comma 1-quater del TUIR prevede che  i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela concorrono a formare il reddito professionale. Concorrono, altresì, a formare il reddito professionale anche i corrispettivi percepiti a seguito della cessione di altri “elementi immateriali”, comunque riferibili all’attività professionale, quali, ad esempio, il marchio.

Partendo dal contenuto delle Istruzioni Ministeriali della dichiarazione IRAP 2016, esse affermano che per la determinazione della base imponibile occorre inserire nel rigo IQ50 (del quadro IQ – “Compensi derivanti dall’attività professionale”), anche gli importi indicati nel rigo RE3 del modello UNICO 2016. Tale rigo, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo ai fini IRPEF, contiene anche i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela professionale o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale. Pertanto ne consegue la rilevanza di tali componenti reddituali anche ai fini del calcolo del valore della produzione netta.

La posizione dell’Amministrazione finanziaria suscita, però, alcune perplessità in quanto il Legislatore in sede di istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive prevede che “Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) (Professionisti), la base imponibile è determinata dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti e l’ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attività esercitata, compreso l’ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi” (Cfr articolo 8 del DLgs 446/1997). Appare evidente come la norma fa riferimento solo ed esclusivamente ai compensi e tra di essi non possono essere ricondotti i corrispettivi percepiti per la cessione della clientela professionale o di elementi immateriali.

Infine occorre evidenziare che qualora il corrispettivo venisse assoggettato a tassazione separata, caso già analizzato in altri articoli, non dovrebbe comunque concorrere alla determinazione della base imponibile IRAP in quanto l’importo del rigo RE3 non sarebbe comprensivo di tale corrispettivo.

Comunque le istruzioni ai modelli di dichiarazione si sono pronunciate per l’imponibilità ai fini IRAP dei corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela professionale con decorrenza per le operazioni di cessione di studi professionali effettuate dopo l’entrata in vigore dell’articolo 36 del D.L. 223 del 2006 (4.7.2006).

MPO & Partners

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