Cedesi studio Commercialista: E’ possibile il conferimento della clientela e dell’avviamento in STP?

a cura di MPO & Partners

Come si è già avuto modo di evidenziare in altri articoli le operazioni di cessione di clientela professionale sono una pratica “quotidiana” che trova applicazione qualora l’opera di canalizzazione del professionista cedente riesce a trasferire il c.d. “intuitus personae” a parte acquirente.

A tal proposito si ricorda il contento della  sentenza della Corte di Cassazione n. 2860 del 2010 con la quale la ha chiarito che «… E’ lecitamente e validamente stipulato il contratto di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale, comprensivo non solo di elementi materiali e arredi, ma anche della clientela…» …«essendo configurabile, con riferimento a quest’ultima (la clientela), non una cessione in senso tecnico … ma un complessivo impegno del cedente volto a favorire… la prosecuzione del rapporto professionale tra i vecchi clienti ed il soggetto subentrante.».

Infine nell’affermare la legittimità del contratto di cessione di uno studio professionale la Suprema Corte afferma che il contratto va inteso “al pari, pur con le sue specificità, di una vera e propria cessione d’azienda.”.

Inoltre, gli Ermellini hanno evidenziato come “Di tali tendenze è testimone la giurisprudenza di questa Corte quando precisa che anche gli studi professionali possono essere organizzati in forma di azienda ogni qualvolta, al profilo personale dell’attività svolta, si affianchino un’organizzazione di mezzi e strutture, un numero di titolari e dipendenti e un’ampiezza di locali adibiti all’attività tali che il fattore organizzativo e l’entità dei mezzi impiegati sovrastino l’attività professionale del titolare o, quanto meno, si pongano rispetto ad essa, come entità giuridica dotata di una propria rilevanza strutturale e funzionale che, seppur non separata dall’attività del titolare, assuma una rilevanza economica”.

In altri termini nelle professioni intellettuali l’impiego di un’organizzazione interna (di elementi personali e reali) presenta un carattere meramente casuale ed accessorio e serve solo ad agevolare il compimento delle prestazioni personali. Tutto ciò si trasforma in un risultato sostanzialmente indipendente dalle forme organizzate.

Pertanto nonostante l’intravvedersi di numerosi punti di contatto tra professioni intellettuali e aziende la cessione della clientela dello studio professionale, finalmente pienamente legittimata dalla Suprema Corte, risulta profondamente diversa rispetto alla cessione delle attività commerciali in quanto, non potendosi riconoscere come tale dal punto di vista giuridico, avviene solo per via indiretta dovendosi creare ex novo il rapporto fiduciario cliente-nuovo professionista

A questo punto occorre fare una premessa: nel caso in cui due o più professionisti decidono di associarsi, dando vita ad uno studio associato, è prassi corrente che i professionisti, nell’evidenziare le rispettive capacità di apporto della clientela (quella apportata e quella potenziale) pattuiscono le rispettive quote di partecipazione agli utili che saranno prodotti dall’attività professionale associata.

Nel caso di costituzione di una STP ci si chiede se sia possibile l’operazione di conferimento dello studio professionale (singolo o associato ed inteso quale “organizzazione” comprensivo anche degli elementi immateriali quali l’avviamento e la clientela) alla società.

Per chiarire tale dubbio occorre inevitabilmente partire dall’articolo 10 della L. 183/2011 il quale prevede che la Società Tra Professionisti viene costituita per l’esercizio delle attività professionali ed i professionisti che ne fanno parte svolgono l’attività professionale in via esclusiva. Alla luce del dettato normativo appare evidente che i professionisti, soci della STP, proseguono nella società un’attività precedentemente esercitata oltre al conferimento delle proprie prestazioni professionali nel corso della vita della STP. Inoltre la lettera C del comma 4 della citata Legge prevede che l’attività professionale svolta dalla STP si fonda sul presupposto della designazione del socio professionista compiuta dall’utente.

La naturale conseguenza è che si assiste al subentro della STP non solo nei contratti stipulati dal professionista conferente  (dipendenti, fornitori, utenze, etc.) ma anche, e soprattutto, nei contratti con i clienti  e nella continuità delle prestazioni professionali rese agli stessi.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, in conclusione si afferma che è possibile il conferimento di uno studio professionale (singolo o associato) nella STP, studio inteso come organizzazione di beni materiali ed immateriali (quindi comprensiva di clientela ed avviamento,.). Inoltre, in via analogica ed estensiva potrebbero applicarsi le stesse norme sul conferimento d’azienda in merito, ad esempio, ai rapporti di lavoro dipendente, subentro nei contratti in capo al professionista  (singolo o studio associato), subentro della STP nei crediti del conferente (singolo o associato) e per le responsabilità debitorie del conferente (singolo o studio associato).

Infine, il nodo relativo al divieto di concorrenza è stato già sciolto dall’articolo 10, comma 6 della L. 183/2011 allorquando afferma che “La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.”

MPO & Partners

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