La Cessione delle partecipazioni e il CED

Premessa

Molto spesso capita che nello svolgere l’attività professionale, i professionisti si avvalgono dei centri elaborazione dati (CED) costituiti sotto forma societaria.

Preliminarmente occorre evidenziare che l’attività svolta dal CED consiste nella mera digitazione dei dati forniti dal committente.

Pertanto, esso non può in alcun modo:

  1. svolgere attività riservate in esclusiva ad altre professioni cd. “protette”;
  2. svolgere attività di assistenza tecnica in contenzioso tributario;
  3. effettuare consulenza legale o del lavoro.

Al fine della vendita dello studio del professionista organizzato sotto forma societaria tra i negozi giuridici utilizzabili vi quello della cessione delle partecipazioni.

L’operazione di cessione di quote di uno studio professionale (Commercialista, tributarista, consulente del lavoro, etc.) consiste nel trasferimento di proprietà di una partecipazione che si possiede all’interno di una società e può trovare applicazione per tutte le professioni, con le eventuali limitazioni previste dalle normative vigenti, per le quali è data la possibilità di svolgimento sotto forma societaria.

 

La giusta iscrizione in bilancio delle partecipazioni

Scopo di questa parte è quello di analizzare, ai fini reddituali, il trattamento delle plusvalenze e minusvalenze, derivanti da cessione di partecipazioni societarie, realizzate da imprese e società.

In questo caso le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni (positivo o negativo) concorrono alla formazione del reddito con diverse modalità a seconda dell’iscrizione della partecipazione tra le “immobilizzazioni finanziarie” o “nell’attivo circolante”.

Qualora la società preveda uno smobilizzo a breve termine della partecipazione, o non individua nell’acquisto un intendo di tipo “strategico/aziendale”, la partecipazione deve essere iscritta nell’attivo circolare del bilancio. Di contro, qualora non sia previsto un veloce smobilizzo della partecipazione, assumendo quindi il “vestito” di investimento la partecipazione deve essere iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie.

 

Il trattamento fiscale delle plusvalenze e minusvalenze realizzate a seguito della cessione delle partecipazioni

Indipendentemente dalla classificazione della partecipazione in bilancio la tassazione della plusvalenza avviene nell’esercizio in cui essa è realizzata. Ai fini del trattamento fiscale delle plusvalenze, però, l’iscrizione in bilancio in una o in un’altra voce assume carattere nettamente diverso.

Così come previsto dall’articolo 86 del T.U.I.R. le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito se:

  • sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
  • sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa;
  • le partecipazioni vengono assegnate ai soci o destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Le modalità di determinazione della plusvalenza sono contenute nell’articolo 86 del T.U.I.R. e si ottiene confrontando il corrispettivo o l’indennizzo conseguito (o il valore normale in caso di assegnazione a soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa) con il costo fiscalmente riconosciuto, comprendente anche gli oneri accessori.

Ai fini delle imposte dirette nel caso in cui le partecipazioni oggetto di cessione siano state iscritte, negli ultimi tre esercizi bilanci precedenti la cessione, tra le immobilizzazioni finanziarie del cedente la plusvalenza realizzata può concorrere alla formazione del reddito imponibile nell’esercizio in cui è stata realizzata e nei successivi quattro. Tale norma ha effetti solo ed esclusivamente fiscali e pertanto, da un punto di vista civilistico, la plusvalenza deve essere rilevata, per il suo ammontare complessivo, quale componente positivo nell’esercizio di realizzazione.

Se la partecipazione oggetto di cessione è iscritta in bilancio nell’attivo circolante ai fini fiscali la sua cessione genera ricavi che vengono assoggettati a tassazione nell’esercizio secondo il principio della competenza. In questo caso i ricavi confluiranno nel reddito complessivo del cedente che sarà assoggettato a tassazione ordinaria senza alcuna possibilità di rateizzazione.

Infine, le eventuali minusvalenze realizzate sono deducibili quale componente reddituale negativo. Tale deducibilità, però, può andare incontro ad alcuni limiti. Uno di questi è sicuramente quello contenuto nell’articolo 109, comma 3-bis e 3-ter, rimodulato dal Decreto legge 203/2005 ovvero nella norma antielusiva dettata in materia di “dividend whashing”. Solo brevemente, per effetto di tale normativa, le minusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, quote, e strumenti finanziari assimilati alle azioni, acquistate nei trentasei mesi antecedenti la cessione, non sono deducibili fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo della minusvalenza.

Ai fini delle imposte indirette la cessione delle partecipazioni è esente da IVA ai sensi dell’articolo 10, numero 4, del DPR 633/72 e, a seguito dell’abrogazione della tassa sui contratti di borsa, la cessione di azioni non è più soggetta ad alcun tributo indiretto.

Vi è, infine, la possibilità di non assoggettare a tassazione le plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni. Tale possibilità è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla riforma del 2004 e sarà oggetto di prossimi articoli.

 

Il regime della “Partecipation exemption”

Sempre in tema di trattamento fiscale delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie possedute da imprese e società molto importante è il contenuto dell’articolo 87, del T.U.I.R., ovvero il c.d. regime della “Partecipation exemption”.

La possibilità di non assoggettare a tassazione le plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla riforma del 2004.

Più precisamente la norma fiscale stabilisce, all’avverarsi di alcune precise condizioni meglio descritte di seguito, un regime di esenzione al 95% per le plusvalenze conseguite da società di capitali mediante la cessione di azioni o quote. Di contro l’eventuale realizzo di una minusvalenza per l’effetto della cessione non sarà fiscalmente deducibile.

L’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 87 del T.U.I.R. è molto ampio. Infatti il regime si applica alle plusvalenze realizzate in caso di cessione di:

  • Partecipazioni di società di capitali e di società di persone (escluse le società semplici ed equiparate);
  • Partecipazioni di enti pubblici e privati che hanno o non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale;
  • Partecipazioni di società o enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello stato;
  • Strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’articolo 44 del T.U.I.R.;
  • Contratti di associazione in partecipazioni/cointeressenza allorché questi prevedano un apporto diverso da opere e servizi.

Si precisa, inoltre, che il regime di esenzione si applica anche qualora la plusvalenza sia realizzata mediante assegnazione delle partecipazioni ai soci o a loro destinazione a finalità estranea all’esercizio d’impresa.

Al fine di beneficiare del regime della “partecipation exemption” e pertanto non concorrere alla formazione del reddito le plusvalenze devono derivare da partecipazioni aventi le seguenti caratteristiche:

  1. L’iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio, della partecipante, chiuso dopo l’acquisizione. Si evidenzia, a questo proposito, che l’iscrizione della partecipazione nell’attivo circolante in sede di acquisizione preclude definitivamente l’esenzione. Tutto ciò anche qualora le partecipazioni siano riportate, nei bilanci successivi, tra le immobilizzazioni finanziarie. Di contro la possibilità di poter usufruir del regime agevolativo non si perde qualora, a seguito dell’iscrizione in sede di acquisizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio, siano in seguito incluse nell’attivo circolante per poi essere successivamente, nei bilanci successivi, riclassificate tra le immobilizzazioni finanziarie;
  2. Possesso ininterrotto delle partecipazioni “dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente”. Questa condizione è strettamente correlata alla precedente. Infatti il decorso dei dodici mesi di possesso ininterrotto deve cadere a cavallo dell’esercizio sociale al fine di poter garantire la contabilizzazione della partecipazione nel primo bilancio chiuso successivamente alla loro acquisizione. Non sono ammesse deroghe al requisito del possesso ininterrotto, che deve sussistere anche per le società costituite da meno di 12/18 mesi;
  3. Residenza fiscale della società o ente le cui partecipazioni sono oggetto di cessione in un Paese diverso da quelli a regime fiscale privilegiato.
  4. Svolgimento, da parte della società partecipata, di un’attività commerciale o una delle altre attività d’impresa descritte nell’articolo 55 del TUIR.