Patenti di Guida più Care: Ecco le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

Premessa

Con la Risoluzione n. 79 del 2 settembre 2019 l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che devono essere assoggettate ad IVA ordinaria (22%) le lezioni di teoria e pratica in quanto devono essere ritenute al di fuori dell’ambito scolastico.

La risoluzione in commento recepisce i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza del 14 marzo scorso (causa C-449/2017).

Il regime di esenzione IVA per le attività didattiche è contenuto nell’articolo 10, numero 20 del DPR 633/1972 il quale prevede che tale esenzione si applica per

le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché’ fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché’ le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale.

Le Indicazioni della Corte di Giustizia Europea

Tutto ha origine da una sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019 pronunciata sulla corretta interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, della Direttiva CE del 28 novembre 2006, n. 112 relativo alle esenzioni in materia di IVA.

Tale sentenza stabilisce che l’esenzione IVA dovrebbe riguardare le

operazioni relative all’educazione dell’infanzia e della gioventù, all’insegnamento scolastico e universitario, nonché le operazioni relative alla formazione e alla riqualificazione professionale, comprese le lezioni private, impartite da insegnanti“. Ed ancora aggiunge che “la nozione di insegnamento scolastico o universitario: «include attività che si distinguono tanto per la loro specifica natura, quanto per il contesto in cui sono esercitate. Ne consegue che (…) mediante tale nozione il legislatore dell’Unione ha inteso fare riferimento ad un determinato tipo di sistema di insegnamento, che è comune a tutti gli Stati membri, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche di ogni sistema nazionale. Di conseguenza, la nozione di «insegnamento scolastico o universitario»

Pertanto, a parere della Corte, l’esenzione IVA non si applicherebbe alle lezioni di scuola guida, in quanto questa categoria di insegnamento non rientra in quelle di ambito scolastico e/o universitario.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

Su istanza di un contribuente si è espressa l’Agenzia delle Entrate la quale ha ribadito le indicazioni della Corte Europea affermando che

la nozione di «insegnamento scolastico o universitario» ai fini del regime IVA, si riferisce, in generale, a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all’approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro progressione e con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso.

Sulla base di quanto sopra riportato l’Amministrazione Finanziaria ritiene che le attività aventi ad oggetto lo svolgimento di corsi teorici e pratici necessari al rilascio delle patenti di guida, devono considerarsi imponibili agli effetti dell’IVA e non esenti ai sensi dell’articolo 10 del DPR 633/1972.

Ma quali sono le conseguenze di tale interpretazione?

E’ il caso di ricordare che le sentenze interpretative della Corte hanno un effetto retroattivo.

Pertanto, il nuovo regime IVA per le lezioni teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida ha delle ripercussioni ed occorre rivedere tutte le operazioni effettuate e registrate nelle annualità ancora passibili di accertamento.

Ai fini pratici per l’Agenzia delle Entrate il contribuente deve emettere una nota di variazione in aumento ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 secondo cui

Le disposizioni degli artt. 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all’emissione della fattura o alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24 l’ammontare imponibile di un’operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo”.” Di conseguenza, “Tale maggiore imposta deve confluire nella dichiarazione integrativa di ciascun anno solare di effettuazione delle prestazioni ancora accertabile, da presentare ai sensi dell’articolo 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998.

Infine, il “Contribuente è tenuto a versare l’eventuale maggiore IVA risultante da ciascuna dichiarazione integrativa, ovvero a recuperare in detrazione l’eventuale eccedenza a credito, secondo le modalità stabilite dal citato articolo 8 commi 6-ter e 6- quater del d.P.R. n. 322 del 1998.

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra detto in pratica occorre chiarire due aspetti.

Il primo riguarda le sanzioni. Infatti, dovendo il contribuente riliquidare l’imposta e ripresentare le dichiarazioni per anni pregressi l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non si applicano le sanzioni e non si conteggiano gli interessi.

Il passaggio dal regime di esenzione al regime di imponibilità IVA ha la conseguenza di incrementare il pro-rata di detraibilità. Pertanto il contribuente deve ricalcolare l’ammontare dell’Iva detraibile.