Aggregazioni professionali: Lo studio Associato

a cura di MPO & Partners

Negli scorsi articoli abbiamo visto come, per affrontare il mercato nel contesto economico attuale, l’unica soluzione per soddisfare una clientela sempre più “esigente” e ridurre il costo della “conoscenza” sia l’aggregazione professionale.
Andiamo ora ad analizzare come i professionisti possono cooperare tramite il classico modello dello studio associato.

Negli anni 90 tale strumento non solo era la forma associativa più diffusa per l’esercizio in comune dell’attività professionale, ma ancora oggi, nonostante la comparsa della Società tra professionisti, mantiene una posizione di predominio nell’attuale mercato italiano.
Tale forma associativa non ha mai trovato, però, nel nostro sistema legislativo una vera e propria definizione; nemmeno quando era ancora in vigore la legge 1815/1939. Tale legge, abrogata dalla L.183/2011, indicava solamente il divieto all’esercizio in forma societaria dell’attività professionale ed i criteri in merito alla denominazione dello studio, recitando all’Art.1: “Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all’esercizio di specifiche attivita’ in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l’esercizio delle professioni o delle altre attivita’ per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali dei singoli associati. L’esercizio associato delle professioni o delle altre attivita’, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all’organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati”.

Il testo, quindi, non forniva una definizione di studio associato: prevedeva semplicemente i criteri per l’esercizio associato della professione senza esplicitare nulla in merito alla disciplina applicabile. Restava dunque irrisolto il problema in merito alla qualificazione giuridica dello studio associato.
Facendo riferimento agli orientamenti prevalenti di dottrina e giurisprudenza possiamo però ritenere lo studio associato come un’associazione atipica.

La regolamentazione dei rapporti professionali dello studio associato avviene sulla base di un contratto associativo, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, senza alcun obbligo di iscrizione nel registro delle imprese. Secondo tali orientamenti quindi è lo studio associato a costituire il centro d’imputazione di interessi, restando comunque valido il principio della personalità della prestazione professionale nei confronti del cliente. Inoltre lo studio professionale può essere non solo mono-professionale ma anche inter-professionale, strumento che risulta molto utile soprattutto in periodi di crisi economica nei quali lo studio “multibrand” può rivelarsi indispensabile per sopravvivere.

Ad oggi, nonostante questa mancanza di definizione a livello normativo, lo studio associato risulta comunque uno strumento molto diffuso, soprattutto se confrontato con la Società tra professionisti, metodo che vedremo meglio nei prossimi articoli.

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