Benefici fiscali e regimi opzionali: remissione in bonis entro i termini della dichiarazione

a cura di MPO & Partners M&A

Il Decreto Legge n. 16/2012, entrato in vigore il 2 marzo 2012, ha introdotto una particolare forma di ravvedimento operoso, c.d. ‘remissione in bonis’, volta ad evitare che mere dimenticanze, relative a comunicazioni o adempimenti formali non eseguiti tempestivamente, precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.

Il decreto circoscrive l’ambito di applicazione del nuovo istituto alla fruizione di benefici di natura fiscale e all’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento di carattere formale; sia l’obbligo di comunicazione sia l’adempimento formale devono essere previsti a pena di decadenza dal beneficio o dal regime opzionale.

In proposito, si riprendono i primi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 38/2012.

La comunicazione o l’adempimento richiesto deve avvenire “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per la comunicazione omessa; se l’adempimento rileva esclusivamente ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, il termine cui occorre fare riferimento è quello di presentazione della prima dichiarazione IVA in scadenza.
L’Agenzia ha precisato che per ‘termine di presentazione’ si deve considerare il termine ordinario di presentazione del Modello UNICO, a nulla rilevando il ‘periodo di tolleranza’ di 90 giorni.
Ai fini del perfezionamento dell’istituto in esame, inoltre, è necessario versare, tramite modello F24, la sanzione di 258 euro, senza possibilità di compensazioni con crediti eventualmente disponibili e senza possibilità di ravvedimento per la stessa.

Per poter avvalersi della ‘remissione in bonis’ è necessario che la violazione ‘non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza’.
Il contribuente deve comunque possedere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data originaria di scadenza del termine normativamente previsto per la trasmissione della comunicazione o per l’assolvimento dell’adempimento di natura formale.

Tra le fattispecie sanabili attraverso l’istituto della ‘remissione in bonis’, la Circolare riepiloga le seguenti:

  • regime di tassazione per trasparenza delle società di capitali (artt. 115 e ss. TUIR e D.M. 23/04/2004);
  • consolidato fiscale (artt. da 117 a 129 TUIR e D.M. 9/06/2004);
  • disposizioni di favore per gli enti di tipo associativo (art. 148 TUIR e art. 4 DPR 633/1972);
  • opzione per l’adesione al regime di liquidazione e versamento mensile o trimestrale dell’IVA di gruppo;
  • opzione per la determinazione dell’IRAP in base al bilancio (ai sensi dell’articolo 5-bis, c. 2, del D. Lgs. n. 446/1997, le società di persone e gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria possono avvalersi della facoltà di determinare la base imponibile IRAP – in luogo del regime naturale fondato sulle disposizioni del TUIR – secondo le regole di derivazione dal bilancio previste per le società di capitali, utilizzando un apposito modello);
  • tonnage tax: regime applicato al reddito delle navi in presenza dei requisiti ex art. 155, c. 1 e 2, TUIR.

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