Studi professionali senza albo: da febbraio è in vigore la Legge

a cura di MPO & Partners M&A

Entra in vigore il 10 febbraio prossimo la Legge sulle professioni non organizzate in ordini o collegi (Legge n. 4/2013); l’art. 1 qualifica le stesse come quelle attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi e opere a favore di terzi, esercitate prevalentemente e abitualmente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi dell’art. 2229 c.c., delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

E’ necessario contraddistinguere ogni documento e rapporto scritto con il cliente con l’espresso riferimento agli estremi della presente legge; l’eventuale inadempimento è sanzionato quale pratica commerciale scorretta tra professionisti e consumatori.
L’esercizio della professione è libero e autonomo, fondato sulla competenza e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede e dell’affidamento del pubblico e della clientela; l’attività può essere esercitata in forma individuale, associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

In base all’art. 2 della legge, i professionisti possono anche costituire associazioni di natura privatistica, su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con lo scopo di valorizzare le competenze di tutti gli associati e il rispetto della deontologia, tutelando gli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
Alle associazioni è vietato l’uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

La presente legge, promuovendo l’autoregolamentazione volontaria, indipendentemente dall’adesione dei professionisti alle associazioni di cui all’art. 2, stabilisce che la qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima alla c.d. ‘normativa tecnica UNI’ (di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010).

A tutela dei consumatori e quale strumento di garanzia della trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, un’attestazione relativa alla regolare iscrizione e agli ulteriori requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività professionale.

MPO & Partners M&A