Decreto ‘Salva-infrazioni’: nuove regole e fatturazione semplificata dal 2013

a cura di MPO & Partners M&A

Dal 1° gennaio 2013 si applicheranno le nuove disposizioni in materia di fatturazione così come previsto dal Decreto ‘Salva-infrazioni’ (D.Lgs. 11 dicembre 2012 n. 216).

Il Decreto, recante disposizioni urgenti per evitare l’applicazione di sanzioni dell’Unione Europea, nell’art. 1 recepisce la direttiva 2010/45/UE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per ciò che riguarda le norme in materia di fatturazione.

Nello specifico, di seguito si riportano le principali novità apportate dal Decreto ‘Salva-infrazioni’ al DPR n. 633/1972:

  • obbligo di indicare il codice fiscale del cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato se questi non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione;
  • definizione normativa della fattura elettronica (‘la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario’);
  • inserimento dell’art. 21-bis ‘fattura semplificata’ (la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonché la fattura rettificativa ex articolo 26, può essere emessa in modalità semplificata sulla base delle indicazioni elencate nell’articolo 21-bis);
  • modalità di conservazione delle fatture (‘le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente’).

Ulteriormente, il D.Lgs. 216/2012 ha modificato gli articoli 39 e 47 del D.L. n. 331/1993 in materia di cessioni e acquisti intracomunitari: brevemente, ‘le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l’operazione si considera effettuata all’atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento’.

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