Claims Made o Loss Occurrence? Quale regime assicurativo in caso di cessazione dell’attività professionale?

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È possibile individuare alcuni momenti nella vita di un professionista in cui è di fondamentale importanza considerare l’aspetto assicurativo, come ad esempio la cessione/acquisizione di uno studio professionale, lo scioglimento di un’associazione professionale oppure la fattispecie del decesso del professionista.

In quest’articolo verranno analizzate le principali problematiche assicurative cui un professionista è tenuto a far fronte nelle tre situazioni sopra accennate e, più in generale, nel momento in cui intenda cessare la propria attività, illustrando il funzionamento, i vantaggi e gli svantaggi delle diverse tipologie di polizze RC professionali previste dal nostro ordinamento.

Nel caso di cessione/acquisizione di uno studio professionale si assiste al graduale trasferimento della clientela nel corso del tempo dal professionista cedente al professionista acquirente.

In questo contesto, da un punto di vista assicurativo, emergono diverse difficoltà gestionali che gravano perlopiù nei confronti del professionista cedente.

Egli, infatti, è legato da un rapporto di responsabilità con la clientela che sta cedendo, per cui dovrà assicurarsi contro una serie di problematiche che possono compromettere il buon esito dell’operazione.

Nello specifico, un’adeguata copertura assicurativa mette al riparo dal rischio di dover affrontare spiacevoli situazioni, come per esempio l’insorgere di eventuali contenziosi che, quasi certamente, saranno riconducibili all’operato svolto dal professionista cedente negli anni precedenti la cessione dell’attività oppure dal rischio di eventuali azioni legali notificate in seguito alla cessione della propria clientela e di cui è chiamato a rispondere.

In altre parole, ai fini di una corretta gestione assicurativa dell’operazione, occorre fare in modo che non si vengano a creare “buchi” di responsabilità nel passaggio della clientela da parte cedente a parte acquirente.

Le problematiche appena individuate possono emergere, anche con grado di complessità maggiore, nell’ambito di un’associazione professionale.

Si pensi ad esempio al caso in cui un professionista operi all’interno di uno studio associato, che non abbia una partita iva e che tutte le prestazioni vengano fatturate dallo studio associato.

Si ipotizzi che, fra i vari servizi, il professionista presti anche l’incarico di sindaco. Lo studio opera fra il 2014 e il 2020 e nel 2021 il professionista apre la propria partita iva e al contempo lo Studio Associato viene sciolto.

Ebbene, se non si ha l’accortezza di attivare un’adeguata copertura assicurativa in capo allo Studio Associato, la polizza RC personale del professionista fuoriuscito dallo studio associato non coprirà i sinistri riconducibili all’operato nell’ambito dello Studio Associato.

Tema ancor più delicato è rappresentato dal decesso del professionista. Nel caso in cui la cessazione dell’attività avvenga per morte del professionista, una corretta copertura assicurativa assume un ruolo cruciale al fine di garantire protezione al patrimonio degli eredi, specialmente per errori o omissioni commesse dal professionista defunto durante il suo operato e notificate solo in seguito alla sua morte.

Alla luce delle problematiche sopra evidenziate, quali sono i regimi assicurativi messi a disposizione dall’ordinamento?

Seguendo le disposizioni fornite dall’art. 1917, 1° comma, del Codice civile in materia di responsabilità civile, i contratti assicurativi vengono stipulati sulla base del modello “loss occurrence”, ossia “ad insorgenza del danno”, per il quale risultano coperti gli eventi illeciti che hanno avuto origine nel periodo di vigenza contrattuale indipendentemente dal momento di richiesta del risarcimento.

Polizze stipulate sulla base di questa logica presuppongono l’identificazione del sinistro con l’atto illecito compiuto dall’assicurato: è la formula assicurativa tipicamente utilizzata nell’RC auto, in cui quasi sempre il momento in cui si origina il danno coincide col momento in cui viene chiesto il risarcimento dei danni.

La giurisprudenza ha riconosciuto e legittimato un altro regime assicurativo, il modello “claims made”. Il regime assicurativo claims made, ovvero “a richiesta fatta”, ammette il risarcimento dei soli sinistri avvenuti e denunciati durante il periodo di vigenza della polizza.

Nel contesto delle clausole claims made, è possibile distinguere tra clausole claims made pure qualora la copertura sia riferita a richieste risarcitorie formulate durante il periodo di efficacia della polizza, a prescindere dalla data di commissione del danno e clausole claims made impure o miste, per le quali è offerta copertura solo se sia la commissione dell’atto illecito che la richiesta di risarcimento siano avvenute durante il periodo di vigenza di polizza, con una possibile retrodatazione della garanzia.

Esistono, all’interno di quest’ultimo regime assicurativo, clausole per incrementare l’efficacia temporale delle polizze, note come clausole di retroattività o pregressa e di ultrattività o garanzia postuma.

L’introduzione di una clausola di retroattività comporta l’estensione della copertura assicurativa nei confronti del professionista per omissioni o illeciti commessi antecedentemente alla data di stipula della polizza.

Tutte le assicurazioni RC Professionali Commercialista proposte includono gratuitamente una retroattività di due anni e prevedono l’eventuale estensione per un periodo maggiore, anche illimitato, a fronte di un incremento del premio corrisposto.

In modo analogo, la clausola di ultrattività, rappresenta un’ulteriore tutela che prevede l’estensione della copertura entro un arco di tempo circoscritto e successivo alla scadenza della polizza che, normalmente, viene attivata solo a cessazione dell’attività professionale.

Quale delle due formule contrattuali conviene scegliere?

Non è possibile dare una risposta esatta a questa domanda, in quanto entrambi i modelli assicurativi presentano pro e contro.

L’evidenza empirica mostra uno stato dell’arte in cui sempre più professionisti stipulano polizze di tipo claims made.

Il motivo del ricorso a questo regime è da ricercare nelle inefficienze gestionali generate dall’applicazione del modello loss occurrence.

Infatti, se da un lato queste polizze assicurative offrono sicuramente una copertura completa e “comoda” per l’assicurato, dal momento che includono anche richieste risarcitorie late-reported (notificate successivamente alla scadenza contrattuale), dall’altro, però, risultano molto onerose in termini di premio da corrispondere, in conseguenza dell’elevato rischio assunto dalle compagnie assicurartici nell’offrire coperture illimitate dal punto di vista temporale.

Il risultato che ne è derivato è rappresentato da previsioni di bassi livelli di massimale assicurato associati a premi assicurativi elevati.

La stipula di una polizza claims made consente di circoscrivere nel tempo il rischio assunto dall’assicuratore e allo stesso tempo permette all’assicurato di ottenere un vantaggio economico sottoforma di minor premio assicurativo da corrispondere.

Tuttavia, è da considerare anche l’altra faccia della medaglia associata a queste formule contrattuali, rappresentata dalle possibili problematiche che possono emergere qualora all’assicurato vengano notificate richieste di risarcimento in momenti in cui non gode della copertura assicurativa.

È possibile quindi concludere che, affinché i vantaggi apportati dalla scelta di polizze RC professionali claims made possano operare correttamente in un processo di cessazione dell’attività, è fondamentale che i professionisti inseriscano opportune clausole di retroattività/ultrattività per incrementare l’efficacia temporale della propria polizza assicurativa e che valutino e quantifichino adeguatamente il periodo di valenza di queste clausole coerentemente con le proprie esigenze e con i prodotti messi a disposizione dalle compagnie di assicurazione.