Vendita studio Commercialista: La cessione delle partecipazioni Pt. III

Sempre in tema di trattamento fiscale delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie possedute da imprese e società molto importante è il contenuto dell’articolo 87, del T.U.I.R., ovvero il c.d. regime della  “partecipation exemption”.

La possibilità di non assoggettare a tassazione le plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla riforma del 2004.

Più precisamente la norma fiscale stabilisce, all’avverarsi di alcune precise condizioni meglio descritte di seguito, un regime di esenzione al 95% per le plusvalenze conseguite da società di capitali mediante la cessione di azioni o quote. Di contro l’eventuale realizzo di una minusvalenza per l’effetto della cessione non sarà fiscalmente deducibile.

L’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 87 del T.U.I.R. è molto ampio. Infatti il regime si  applica alle plusvalenze realizzate in caso di cessione di:

  • Partecipazioni di società di capitali e di società di persone (escluse le società semplici ed equiparate);
  • Partecipazioni di enti pubblici e privati che hanno o non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale;
  • Partecipazioni di società o enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello stato;
  • Strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’articolo 44 del T.U.I.R.;
  • Contratti di associazione in partecipazioni/cointeressenza allorché questi prevedano un apporto diverso da opere e servizi.

Si precisa, inoltre, che il regime di esenzione si applica anche qualora la plusvalenza sia realizzata mediante assegnazione delle partecipazioni ai soci o a loro destinazione a finalità estranea all’esercizio d’impresa.

Al fine di beneficiare del regime della “partecipation exemption”   e pertanto non concorrere alla formazione del reddito le plusvalenze devono derivare da partecipazioni aventi le seguenti caratteristiche:

  1. L’iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio, della partecipante, chiuso dopo l’acquisizione. Si evidenzia, a questo proposito, che l’iscrizione della partecipazione nell’attivo circolante in sede di acquisizione preclude definitivamente l’esenzione. Tutto ciò anche qualora le partecipazioni siano riportate, nei bilanci successivi, tra le immobilizzazioni finanziarie. Di contro la possibilità di poter usufruir del regime agevolativo non si perde qualora, a seguito dell’iscrizione in sede di acquisizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio, siano in seguito incluse nell’attivo circolante per poi essere successivamente, nei bilanci successivi, riclassificate tra le immobilizzazioni finanziarie;
  2. Possesso ininterrotto  delle partecipazioni “dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente”. Questa condizione è strettamente correlata alla precedente. Infatti il decorso dei dodici mesi di possesso ininterrotto deve cadere a cavallo dell’esercizio sociale al fine di poter garantire la contabilizzazione della partecipazione nel primo bilancio chiuso successivamente alla loro acquisizione. Non sono ammesse deroghe al requisito del possesso ininterrotto, che deve sussistere anche per le società costituite da meno di 12/18 mesi;
  3. Residenza fiscale della società o ente le cui partecipazioni sono oggetto di cessione in un Paese diverso da quelli a regime fiscale privilegiato.

Svolgimento, da parte della società partecipata, di un’attività commerciale o una della altre attività d’impresa descritte nell’articolo 55 del TUIR.