Trasformazione delle società di servizi in S.T.P.

Come già visto in nostri precedenti contributi, spesso uno Studio professionale viene gestito anche tramite una c.d. società di servizi, che si occupa dello svolgimento delle attività meramente strumentali (prima fra tutte la raccolta ed elaborazione dati) e che è titolare dei rapporti e dei beni funzionali all’esercizio dell’attività (ad es. dipendenti, locazione o proprietà dell’immobile, attrezzature, utenze etc.).

Ora, con l’avvenuta istituzione delle società tra professionisti (STP) ad opera della L. 183/2011, può essere opportuna una gestione unitaria dello Studio da parte di un unico soggetto, appunto di una STP, abbandonando quindi il modello “duale” professionista o Studio Associato/società di servizi, descritto nel paragrafo precedente.

Tra i vari motivi di opportunità possiamo senza dubbio annoverare da un lato la creazione di una struttura sicuramente più efficace nella gestione dei processi aggregativi, dall’altro il superamento di ogni dubbio circa la fattibilità o meno di una determinata attività da parte della società di servizi (al riguardo vedasi il mio precedente contributo Operazioni Straordinarie con società di servizi: attenzione agli Studi esercitati solo mediante C.E.D. ).

In caso di Studio già gestito (anche) tramite una società di servizi “tradizionale” la strada ottimale è sicuramente quella di “trasformare” detta società in una STP.

Questo è possibile perché, la STP non costituisce un genere autonomo di modello societario (per un’analisi più approfondita dell’istituto della STP si rimanda a S.t.p. e Operazioni di  M&A e di Aggregazione tra Studi Professionali).

Di seguito i principali passaggi di detta operazione.

1) Eventuale modifica della compagine sociale

Va ricordato che l’art. 10, co. 4, lett. b, L. 183/2011, stabilisce che “il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci”.

Può quindi essere necessario procedere ad una previa cessione di quote da parte del socio non professionista, in modo che la compagine sociale risulti in linea con la suddetta previsione “dei due terzi”.

Al riguardo peraltro va evidenziato che le regole sulla cessione di quote cambiano a seconda del modello societario di riferimento e che vi sono poi tempi tecnici per l’espletamento delle pratiche di comunicazione agli organi competenti della variazione della compagine sociale.

2) Adeguamento dello statuto

Proprio perché la STP non costituisce un genere autonomo di modello societario, lo statuto di ogni singola STP, deve seguire, in primis, le disposizioni dettate dal Codice Civile in relazione al modello societario prescelto e, in secundis, deve integrare le stesse con quanto inderogabilmente previsto dalla L. 183/2011.

Nel caso trattato nel presente articolo, la società di servizi non STP ha già un proprio statuto.

Bisogna soltanto, una volta “sistemata” la compagine sociale, adeguare il “vecchio” statuto a quanto prescritto dalla L. 183/2011.

Ferma la necessità di un’attenta valutazione caso per caso (anche in considerazione delle diverse regole a seconda del modello societario prescelto), si illustrano di seguito i punti che, nella prassi, in generale, vengono maggiormente (anzi, per alcuni, sempre) modificati.

a) modifica della denominazione sociale con l’inserimento della dicitura “società tra professionisti” (necessaria ai sensi dell’art. 10, co. 5, L. 183/2011)

b) la modifica/integrazione dell’oggetto sociale: ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 L. 183/2011 e del D.M. Giustizia 34/2013, infatti, l’oggetto sociale di una STP dev’essere limitato al solo esercizio dell’attività professionale (o, in caso di STP multidisciplinari, delle attività professionali) proprie dei soci professionisti che la compongono, ferma la possibilità di esplicitare attività puramente strumentali o complementari.

 

Lo statuto andrà poi integrato con specifiche disposizioni, che regolino gli ulteriori aspetti della vita sociale di una STP, che l’art. 10 L. 183/2011 prescrive siano esplicitamente previsti nell’atto costitutivo. E quindi:

– i criteri e le modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente (co. 4, lett. c);

– l’obbligo, in capo alla società, di stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale (co. 4, lett. c bis)

– le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo (co. 4, lett. d).