Reti tra professionisti: un’ottima opportunità in attesa di chiarimenti

Riguardo il delicato tema del passaggio generazionale dei professionisti e dei modelli aggregativi più utilizzati, particolarmente interessante è il contenuto della legge n. 81 del 22 maggio 2017, meglio conosciuta come il Jobs Act lavoratori autonomi, la quale consente ai professionisti di costituire reti esercenti la professione, di partecipare a reti fra imprese, di costituire consorzi stabili professionali oppure associazioni temporanee professionali.

Più precisamente, l’articolo 12, comma 3, della legge in commento prevede che

Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

  1. a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia;
  2. b) di costituire consorzi stabili professionali;
  3. c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall’articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile.

Pertanto,

Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati

i professionisti potranno scegliere strumenti o forme alternative di aggregazione quali: 

  • La costituzione di una rete fra professionisti: con scelta tra rete contratto (senza soggettività giuridica e fiscale) o rete soggetto (con autonoma soggettività giuridica e fiscale). Tale possibilità è data dall’espresso richiamo della norma e quella relativa alle reti d’impresa (legge n. 33 del 9 aprile 2009);
  • La partecipazione alle reti miste (professionisti-imprese);
  • la costituzione di un consorzio;
  • la costituzione di un’associazione temporanea finalizzata ad uno specifico progetto.

Sino a poco tempo fa ci si poneva il problema della fattibilità di tali modalità di aggregazione in quanto le reti nascono tramite la pubblicità, ovvero a seguito della registrazione al Registro Imprese (così come previsto dall’articolo 3, commi 4-ter e seguenti del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5).

Tale iscrizione, però, è impossibile per i professionisti (a meno che non siano costituiti sotto forma di Società Tra professionisti) e pertanto si faceva discendere l’impossibilità di costituzione di reti pure tra professionisti.

A chiarimento, in tema di contratti di rete tra professionisti e misti, è intervenuto il MISE con parere prot. n. 23331 del 28 gennaio 2020.

La questione posta all’attenzione del MISE riguarda:

  1. la rete “pura” costituita tra soli professionisti, tutti iscritti ad un Albo, ma non al registro imprese (quesito 1);
  2. la rete “mista” costituita tra professionisti iscritti all’Albo ma imprese e altri soggetti ivi iscritti quali società tra professionisti, tra avvocati, imprenditori commerciali e società commerciali (quesito 2).

Il MISE chiarisce che – con l’entrata in vigore della legge n. 81 del 2017 – il legislatore ammette che i professionisti possano costituire reti e partecipare a contratti di rete “misti”.

E’ il caso di precisare che, qualora il professionista non appaia in proprio, ma sotto forma di Società tra Professionisti (STP), attesa l’iscrizione della medesima in sezione speciale del registro delle imprese, apparirebbe assolto anche l’onere della “natura formalmente imprenditoriale” del retista con possibilità di costituzione di reti non soggetto.

In definitiva, il MISE afferma che le reti “pure” tra professionisti possono ben essere costituite, ma al momento non esiste una previsione che ne consenta la pubblicità.

Alla luce di quanto sopra esposto, lo strumento della rete tra professionisti ha bisogno di chiarimenti normativi in quanto, ad oggi, risulta di difficile e rara applicazione.