Il recesso dallo Studio Associato e le deroghe all’art. 2289 c.c.

Come illustrato più approfonditamente in un nostro precedente contributo ‘Recesso dallo studio associato: Quadro normativo, civilistico e fiscale‘, al recesso del socio dallo Studio Associato si ritengono applicabili, per analogia, gli artt. 2285 e ss. c.c., che disciplinano il recesso del socio dalla società semplice (e quindi da una società di persone in generale, in forza dei rinvii operati dagli artt. 2293 e 2315 c.c.).

In caso di recesso di un socio da uno Studio Associato, quindi, trova applicazione l’art. 2289 c.c., a norma del quale

Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota. La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Salvo quanto è disposto nell’articolo 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.

Sempre in un altro nostro precedente contributo ‘Criteri di valutazione della quota dio uno studio associato in ipotesi di recesso‘ abbiamo analizzato i criteri per la valutazione della quota dell’associato che recede, in assenza di clausole statutarie che precisino o integrino lo scarno dato normativo.

Non tutte le deroghe statutarie, comunque, sono pacificamente ammissibili.

È opinione prevalente che, nemmeno in presenza di una clausola statutaria ad hoc, il socio che recede (o l’erede del socio deceduto) possa ottenere la restituzione di eventuali beni aziendali conferiti.

Questo perché la norma mira a tutelare la continuità aziendale della società, interesse che ha rilevanza anche pubblica. In questo senso l’utilizzo dell’avverbio “soltanto”, nella formulazione letterale della norma, escluderebbe ogni deroga al riguardo.

Un’esigenza di salvaguardia della produttività della società, si potrebbe poi rinvenire in relazione al termine di sei mesi per il pagamento della quota a favore del socio receduto: un termine più ridotto, infatti, potrebbe mettere a rischio la gestione finanziaria.

Tuttavia, in questo caso, il tono imperativo della norma (“deve essere fatto”) induce a ritenere che la maggior preoccupazione del legislatore sia, al contrario, quella di tutelare l’avente diritto al pagamento.

Si ritiene, pertanto, che lo statuto possa prevedere un termine più ridotto.

Viceversa, secondo parte della dottrina, proprio l’utilizzo del verbo “dovere” implicherebbe l’impossibilità di stabilire, per statuto, un termine più lungo.

Le considerazioni sopra svolte ci portano quindi ad una riflessione, più generale, sulla duplice ratio dell’istituto del recesso societario.

Da un lato tutelare la continuità aziendale della società, dall’altro evitare deterrenti troppo forti in capo al singolo socio. Sotto quest’ultimo aspetto, non si può non ricordare che, in presenza di una giusta causa, il socio ha sempre il diritto a recedere (cfr. art. 2285 c.c.).

Da ciò consegue che, se è vero che il diritto alla somma di denaro sancito dall’art. 2289 c.c. è un diritto (ovviamente) disponibile da parte del suo titolare, è altrettanto vero che in sede statutaria, dove il legislatore pur concede ampio spazio all’autonomia privata (anche nel prevedere cause di recesso, ulteriori rispetto a quelle legali), non si può svuotare di significato la disciplina codicistica.

Con particolare riferimento al diritto in capo al socio receduto di vedersi corrisposta la “somma di danaro che rappresenti il valore della quota”, quindi, si devono ritenere senz’altro ammissibili quelle clausole statutarie che integrino il dato normativo con la previsione di criteri di calcolo.

Tuttavia dette previsioni non potranno tradursi in un sostanziale aggiramento della norma ed in un totale sganciamento dal valore di mercato della quota.

Si segnala, al riguardo, la Massima I.H.13 dei Notai del Triveneto: “è possibile, in assenza di un metodo legale e univoco di valutazione delle partecipazioni societarie, prevedere criteri statutari volti a determinare in maniera oggettiva il valore di mercato della partecipazione, dovendosi ritenere illegittime solo quelle clausole che determinano il rimborso della partecipazione secondo criteri diversi dal valore di mercato. Sono quindi da ritenersi lecite le clausole volte a determinare il valore dell’avviamento secondo calcoli matematici rapportati alla redditività degli esercizi precedenti. Sono invece da ritenersi illecite le clausole che determinano il rimborso della partecipazione in misura pari al valore nominale della stessa o che tengano in considerazione i soli valori contabili”.

È evidente che, a parte alcuni casi-limite, le clausole statutarie che si discostano dalla prassi (si veda https://mpopartners.com/articoli/criteri-valutazione-quota-studio-associato-recesso/) devono essere oggetto di un’attenta valutazione caso per caso.

In altri termini, formulazioni statutarie troppo penalizzanti per il socio recedente (o per gli eredi del socio defunto) rischiano di essere passibili di nullità.

Anche in relazione al diritto di recesso del socio e al calcolo dell’indennità allo stesso spettante, quindi viene alla luce l’importanza dello statuto nella vita di uno Studio Associato (sugli altri aspetti di tale importanza, si veda https://mpopartners.com/articoli/stp-associaizoni-professionali-attenti-statuto/).