I rapporti tra soci professionisti e non professionisti nelle S.t.p. all’indomani della Legge Concorrenza 2025


La Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025 (L. 190 del 18 dicembre 2025), entrata in vigore il 3 gennaio di quest’anno contiene un’importante novità in tema di Società tra Professionisti.

È stato, infatti, modificato l’art. 10 della L. 183/2011, cioè la principale fonte normativa in tema di S.t.P.

Ai sensi della normativa, previgente, infatti, nelle S.t.p., il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti doveva essere “tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci”.

Tale formulazione, introdotta con la L. 27/2012 è sembrata, fin da subito, infelice, dal momento che consentiva diverse interpretazioni.

Ci si chiedeva, infatti, se potesse essere validamente costituita una S.t.P. che avesse all’interno della compagine societaria uno o più soci non professionisti che detenessero più di un terzo del capitale sociale (addirittura, in ipotesi, la maggioranza) ma che, in conseguenza di determinate clausole statutarie (o, secondo alcuni, anche di patti parasociali) vedessero comunque diminuire il loro peso decisionale entro il “limite di un terzo”.

Mentre la giurisprudenza sembrava negare tale possibilità (vd. Tribunale di Treviso, II sez. civ., ordinanza n. 3438 del 2018 e T.A.R. Toscana, sez. I, sentenza n. 1132 del 2021), essa invece, sin dall’indomani dell’entrata in vigore della Legge, veniva esplicitamente ammessa dal Comitato Triveneto dei Notai nella Massima Q.A.10 del settembre 2013: “la legge n. 183/2011 prevede che la partecipazione al capitale sociale dei professionisti debba essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, non anche che questi debbano detenere la maggioranza dei due terzi del capitale sociale prescindendo dai diritti di voto. Si reputa pertanto legittimo che i soci non professionisti detengano azioni prive del diritto di voto anche in misura superiore al terzo del capitale sociale. È anche possibile che i soci non professionisti detengano la maggioranza assoluta del capitale sociale ove la minoranza detenuta dai soci professionisti sia superiore ai due terzi delle azioni aventi diritto al voto”).

Ed ancora, l’anno successivo, lo Studio n. 224-2014/I del Consiglio Nazionale del Notariato ribadiva il concetto: “Nelle società per azioni, nel caso in cui i professionisti detengano un numero di azioni inferiori ai due terzi, sarà necessario limitare il diritto di voto dei non professionisti ad una misura massima o disporne scaglionamenti ai sensi dell’art. 2351, comma 3, c.c. Viceversa, nelle società a responsabilità limitata si dovrà ricorrere ai particolari diritti di cui all’art. 2468, comma 3, c.c. A titolo esemplificativo si può, quindi, ipotizzare il caso di una STP in forma di società a responsabilità limitata in cui il professionista sottoscrive il dieci per cento del capitale sociale e il non professionista il restante novanta per cento. In tale ipotesi si deve riconoscere al professionista il diritto particolare ex art. 2468, comma 3, c.c. di esercitare i due terzi dei voti in assemblea”.

La stessa linea interpretativa dei Notai era poi stata fatta propria anche dall’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, (Segnalazioni nn. AS1589 e AS1589B del 2019) e dai vari Ordini Professionali, ed in particolare dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (nel nostro precedente contributo https://mpopartners.com/articoli/maggioranze-soci-stp-di-commercialisti-quali-requisiti/ abbiamo raccolto ed analizzato svariate prese di posizione del CNDCEC al riguardo). 

In detto contesto, come si diceva, è intervenuta, a fugare ogni dubbio, la L. Concorrenza 2025 che ha modificato il testo dell’art. 10, co. 4, lett. b L. 183/2011.

La nuova formulazione letterale di detta disposizione, infatti, è la seguente: “In ogni caso il numero dei soci professionisti ovvero, in alternativa, la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto. A tal fine nessun rilievo hanno i patti sociali o parasociali che derogano alle regole predette.”

La nuova formulazione sembra proprio confermare (con l’utilizzo della locuzione “ovvero, in alternativa”) che una S.t.p., compatibilmente col proprio modello societario (vd. sopra le interessanti osservazioni offerte dal Notariato) possa essere partecipata da soci non professionisti anche per più di un terzo del proprio capitale sociale, purché ai soci professionisti, considerati nel loro insieme, sia comunque garantito un peso decisamente preponderante nel governo della società.  

Sotto quest’ottica va quindi letto il “nessun rilievo” comminato ad eventuali clausole statutarie o patti parasociali che possano attribuire in concreto a soci non professionisti poteri tali da poter influenzare, da soli, la vita societaria, snaturando, nei fatti, la prevalenza della componente professionale.

Si può ipotizzare che rientrino nella suddetta categoria eventuali poteri di veto, attribuzioni di particolari diritti (ad es. di nomina) ad una determinata categoria di quote o, ancora, patti parasociali costitutivi di sindacati di voto e/o che impongano ad uno o più soci professionisti di adeguarsi alle direttive dei soci non professionisti.

Non è propriamente una “deroga” al suddetto art. 10 L. 183/2011, ma si potrebbe comunque ritenere ugualmente inefficace ai sensi della disposizione in esame, la previsione di quorum deliberativi talmente elevati da consentire, nei fatti, al socio non professionista di poter “paralizzare” la società.

Al riguardo non si può non notare che tali previsioni sarebbero invece legittime per le  Società Tra Avvocati, in relazione alle quali, infatti, la Legge Concorrenza 2025 non ha operato alcun intervento, essendo rimasto immutato l’art. 4 bis L. 247/2012, il quale sancisce (soltanto) che “i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni” senza nulla dire in merito ad eventuali patti sociali o parasociali.

Per le Società Tra Avvocati, in altri termini, quorum deliberativi particolarmente elevati continuerebbero ad essere legittimi.

Per concludere, a seguito dell’intervento operato dalla L. Concorrenza 2025 in materia di S.t.p. – intervento la cui reale portata, come si può agevolmente intuire dai rilievi sopra svolti, sarà oggetto di dibattito giurisprudenziale e dottrinale – se da un lato può dirsi definitivamente lecita una S.t.p. il cui capitale sia partecipato da soci non professionisti in misura superiore al terzo (pur con la necessità delle opportune cautele statutarie affinché ai soci professionisti sia in ogni caso garantita la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni/decisioni), dall’altro sono ora “sospette” tutte quelle clausole e quelle pattuizioni che, seppur nel quadro di una S.t.p. partecipata in maggioranza da professionisti, costituiscano, nei fatti, poteri di veto, di filtro, di nomina o di condizionamento in capo ai soci non professionisti.

Ora più che mai, dunque, è necessario effettuare una verifica accurata dell’organizzazione, dello statuto e degli eventuali patti parasociali in tutti quei casi in cui in una S.t.p. coesistano soci professionisti e soci non professionisti, una partecipazione dei non professionisti in misura complessivamente superiore al terzo del capitale sociale e/o la previsione di clausole o pattuizioni che si discostino dalla disciplina legale del modello societario prescelto.