Il fisco frena l’aggregazione tra professionisti

Abbiamo già avuto modo di rilevare che il sistema fiscale italiano non agevola, anzi frena, la riorganizzazione tra professionisti. Infatti, a differenza delle riorganizzazioni aziendali, che quasi tutte godono del regime della neutralità fiscale, i professionisti scontano una sostanziosa pressione fiscale.

Quasi tutti i giorni sia sulla stampa specializzata sia sui siti specializzati assistiamo ad una costante pressione fatta al legislatore fiscale per correre ai ripari ed agevolare, da un punto di vista fiscale, le aggregazioni tra professionisti.

Anche il deputato Marattin ha proposto la modifica dell’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di disciplina dell’imposta sul reddito applicabile alle società tra professionisti e alle società tra avvocati.

In buona sostanza la proposta di legge è diretta a prevedere come regime fiscale ordinario (con possibilità di poter optare per l’applicazione delle imposte sul reddito secondo la disciplina fiscale ordinaria prevista per le società commercial ) per le società tra professionisti e per le società tra avvocati quello delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni (così come disposto dall’articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi).

La proposta di legge, inoltre, intende regolamentare anche il regime giuridico e gli effetti della trasformazione ed il conferimento/incorporazione delle associazioni professionali costituite secondo modelli vigenti in società tra professionisti (che a seguito degli interventi dell’Agenzia delle Entrate con le risposte ad interpelli n. 107 e n. 125 del dicembre 2018 non possono avvalersi del regime di neutralità fiscale (si veda anche Il Conferimento Dello Studio Associato In Una STP.

Ed ancora, tale proposta, se approvata, cambierebbe il regime delle S.t.P. e delle S.t.A. da reddito d’impresa a reddito da lavoro autonomo (cosa molto voluta da ordini, associazioni di categoria e singoli professionisti).

La proposta di legge intende modificare l’articolo 10 della legge n. 183 con l’obiettivo non solo di far applicare alle società tra professionisti e alle società tra avvocati il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni ma prevede anche con la possibilità di optare per il regime ordinario previsto per le società commerciali.

Molto interessante, inoltre, la proposta di legge nella parte in cui prevede che:

a) “la trasformazione in società tra professionisti non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento;

b) non si applichi l’articolo 171, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il quale prevede, nel caso di trasformazione di un ente non commerciale in società soggetta ad IRES, che la trasformazione venga considerata alla stregua di un conferimento limitata-mente ai beni diversi da quelli già compresi nell’azienda o nel complesso aziendale dell’ente stesso;

c) il cambio della quota di partecipazione nell’associazione professionale con la quota di partecipazione nella società tra professionisti non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze né conseguimento di reddito professionale per i soci dell’associazione professionale trasformata.”

In conclusione, per quanto riguarda le operazioni di aggregazione tra professionisti (ma anche in caso di cessione di uno studio professionale organizzato sotto forma di ditta individuale) l’attuale regime fiscale frena enormemente i professionisti che sono pronti per organizzarsi con modelli più strutturati.

E’ necessario, ed urgente, un intervento del legislatore per agevolare i processi aggregativi fra i professionisti che avrebbero positive ripercussioni anche in materia di gettito fiscale (maggiori dimensioni, continuità in termini di mantenimento ed incremento dei posti di lavori, etc).