Gli “elementi immateriali” nelle operazioni M&A di studi professionali

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Copiosa dottrina e giurisprudenza è concorde nel ritenere che lo studio professionale non sia mai equiparabile ad un’azienda in quanto si differenzia dalla stessa in ragione della personalità della prestazione resa dal professionista e dalla prevalenza di quest’ultimo sull’organizzazione della struttura e dall’incapacità della struttura medesima a produrre ricchezza autonomamente dalla figura del titolare.

Occorre evidenziare, comunque, che sia la normativa e la prassi interna sia le normative di stampo europee tendono, nel tempo, ad assottigliare il muro di confine che esiste tra professionista ed imprenditore anche se, concettualmente la distinzione resiste.

Pertanto, la cessione dello studio professionale non si può configurare come un trasferimento d’azienda nel suo complesso con la conseguenza che non può essere applicata la medesima disciplina fiscale. Infatti, lo studio professionale è costituito da una pluralità di rapporti giuridici che devono essere trattati, da un punto di vista fiscale, con differenti discipline nel momento del trasferimento.

Ma quali sono i principali oggetti di trasferimento di uno studio professionale?

Essi possono essere, in linea di massima, così individuati:

1. Il trasferimento a titolo oneroso del «Pacchetto Clienti»;

2. La cessione dei cespiti;

3. La pattuizione di compensi per il patto di non concorrenza;

4. La cessione degli elementi immateriali.

Tralasciando i primi tre punti che sono stati già oggetto di nostri precedenti interventi, ai quali si rinvia per un approfondimento, in questa sede analizzeremo quali potrebbero essere gli elementi immateriali nelle operazioni di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale ed i risvolti di natura fiscale.

Uno degli elementi immateriali potrebbe essere la cessione (o la concessione dell’utilizzo) del marchio dello studio ritenuto, magari, di particolare prestigio anche al fine di dare continuità tra la vecchia e la nuova gestione. A questo potrebbero aggiungersi, ad esempio, la cessione dell’utilizzo di un software sviluppato dallo studio, la cessione di un brevetto, etc.

Ai fini delle imposte dirette i corrispettivi percepiti a seguito della cessione degli elementi immateriali rientrano tra i redditi professionali così come stabilito dall’art. 54 del T.U.I.R. il quale al comma 1-quater prevede espressamente che “concorrono a formare il reddito (di lavoro autonomo) i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale”.

Pertanto, l’emersione di materia imponibile è subordinata a due precise condizioni:

1) il concedente è un esercente di arti o professioni;

2) gli elementi immateriali, in genere, devono essere riferibili all’attività artistica o professionale svolta dal lavoratore autonomo.

Ulteriore punto da sottolineare è che l’articolo 54, comma 1-quater del Tuir si riferisce alla sola cessione a titolo oneroso degli elementi immateriali ma non cita, ad esempio, la concessione in godimento o, più in generale, l’utilizzazione di un bene intangibile afferente all’attività professionale. Su tale argomento si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 255/E/2009. Nel caso concreto, l’Amministrazione Finanziaria, analizzando il caso della cessione dello sfruttamento economico del diritto d’immagine da un professionista dietro costituzione di una rendita vitalizia, ha ricondotto il relativo compenso all’attività professionale e al reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.

Ai fini delle imposte indirette i corrispettivi percepiti a seguito della cessione degli elementi immateriali devono esser assoggettati ad IVA in quanto rientrano tra i redditi di natura professionale. Pertanto, il professionista cedente dovrà emettere regolare parcella soggetta ad IVA, ritenuta d’acconto e cassa di previdenza (se esistente).

Fino ad ora abbiamo analizzato il caso di cessione di elementi immateriali da parte di un professionista organizzato sotto forma di ditta individuale.

Ma che sorte hanno gli elementi immateriali in caso di trasformazione/conferimento dello studio organizzato sotto forma di ditta individuale (ma anche di uno studio associato) in Società tra Professionisti?

Su tale argomento è intervenuta l’Amministrazione Finanziaria con le risposte ad interpello n. 107 e 125 del dicembre 2018 con le quali ha chiarito che:

1. l’operazione di trasformazione di uno studio in STP è a tutti gli effetti equiparata ad un’operazione di conferimento in quanto non può trattarsi di trasformazione omogenea bensì eterogenea ovvero per le operazioni di trasformazione che comportano l’ingresso, o la fuoriuscita, dei beni dal regime di impresa;

2. il conferimento di uno studio associato in una neo-costituenda società tra professionisti costituisce un’operazione fiscalmente rilevante in quanto, come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria, il soggetto conferente, equiparato a tutti gli affetti ad un ente non commerciale che produce redditi di natura professionale, conferisce beni in una società che produce reddito d’impresa.

Di conseguenza, per le operazioni di conferimento o trasformazione di uno studio in una STP non trova applicazione il regime di neutralità fiscale, contenuto negli articoli 170 e 176 del TUIR, ma occorre far riferimento al combinato disposto degli articoli 9 e 54 del TUIR.

Pertanto, se l’operazione di conferimento/trasformazione di uno studio professionale associato (tutto ciò vale anche per il professionista organizzato sotto forma individuale) in una STP comprende anche elementi immateriali occorre valutarli al “valore normale” previsto dall’articolo 9 del TUIR.

Secondo l’art. 9 del TUIR per “valore normale” si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato:

1. per i beni e i servizi della stessa specie o similari;

2. in condizioni di libera concorrenza;

3. al medesimo stadio di commercializzazione;

4. nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Infine, per il professionista (o l’associazione professionale) che conferisce o trasforma lo studio professionale in STP tale valore rientra tra i redditi di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 54 del TUIR, e soggetto a tassazione ordinaria.