Chiarimenti in materia di STP e investimenti produttivi agevolati

La disciplina delle Società tra Professionisti continua ad essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte dei soggetti che vogliono intraprendere una nuova attività professionale o riorganizzare quella esistente sotto una forma giuridica diversa (tipicamente individuale o in forma di studio associato) ma sollevano dei dubbi, ad esempio, in merito alla relativa composizione della compagine societaria (a tal proposito, si legga il contributo “Aggregazioni professionali: STP con maggioranza di soci non commercialisti”).

 

Ulteriore tema ampiamente dibattuto è quello della riqualificazione del reddito prodotto dalla STP, oggetto di orientamenti contrastanti secondo i quali l’Agenzia delle Entrate ha confermato la natura di reddito d’impresa (Risposte n. 954-93/2014, 107/2018, 125/2018, 600/2021), mentre la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 7407/2021, ha attribuito rilevanza prevalente alla natura dell’attività svolta rispetto alla forma giuridica prescelta (sulla questione specifica affrontata dalla Cassazione si rinvia al contributo pubblicato in precedenza STP: Producono Sempre Reddito D’Impresa?”).

 

Altri dubbi continuano a sorgere con riferimento, ad esempio, alla possibilità di estendere anche alla STP eventuali agevolazioni fiscali, ad oggi espressamente riservate alle imprese.

E’ il caso degli studi di dottori commercialisti, consulenti del lavoro o avvocati, che vogliono seguire la via dell’aggregazione e hanno l’esigenza di de-materializzare i documenti e avere una gestione informatica integrata delle varie entità locali, o degli studi dentistici che, tipicamente, necessitano di maggiori investimenti in impianti e macchinari.

 

Con riferimento a quest’ultima fattispecie, recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello presentato da una società tra professionisti operante nel settore odontoiatrico per il tramite di soci persone fisiche in possesso dei titoli abilitanti all’esercizio della professione (Risposta n. 600/2021).

 

La società, intenzionata a realizzare un programma di investimenti finalizzato all’acquisto di apparecchiature e macchinari odontoiatrici ad alto contenuto tecnologico, ha chiesto chiarimenti in relazione ai seguenti punti:

  • qualificazione del reddito prodotto della società (d’impresa o di lavoro autonomo);
  • possibilità di accedere alle agevolazioni relative agli investimenti in beni strumentali (credito d’imposta per i beni materiali Industria 4.0 e credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno);
  • possibilità di cumulo delle suddette agevolazioni;
  • rilevanza ai fini della formazione del reddito e della base imponibile Irap del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

 

L’Agenzia, dopo un breve riepilogo della disciplina normativa delle STP, ha risposto al primo quesito confermando la qualificazione di reddito di impresa, e ribadendo quanto affermato nella Risoluzione n. 35/2018. Di fatto, quindi, per l’Agenzia (al contrario dell’orientamento giurisprudenziale) continua a non assumere alcuna rilevanza l’esercizio dell’attività professionale risultando determinante, ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalla STP, il fatto di operare in una veste giuridica societaria.

 

In merito al secondo quesito, riguardante la possibilità per la STP di accedere alle agevolazioni relative agli investimenti in beni strumentali, l’Agenzia conferma tale opportunità, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dalle relative normative di riferimento.

La STP, dunque, potrà beneficiare dei suddetti crediti di imposta poiché l’ambito soggettivo di applicazione delle agevolazioni citate è rappresentato dai soggetti titolari di reddito d’impresa residenti in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica assunta.

 

In merito alla cumulabilità delle due agevolazioni, sulla scia dell’orientamento interpretativo fornito con la Risposta n. 360/2020, si ammette la possibilità del cumulo a condizione che non sia superato il costo sostenuto per l’investimento.

 

Infine, sul quarto quesito, inerente la rilevanza ai fini della formazione del reddito e della base imponibile Irap del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, l’Agenzia rinvia alle risposte fornite con la Circolare n. 34/2016. Ne deriva che, in assenza di un’espressa esclusione normativa, il credito d’imposta sarà rilevante ai fini fiscali.