Cedesi studio commercialista: Obbligazioni tra le parti

Come già ampiamente esposto in precedenti articoli la Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 2860/2010, ha riconosciuto la liceità della cessione di uno studio professionale, configurando, con riferimento alla clientela, non una cessione in senso tecnico ma, “…un complessivo impegno del cedente volto a favorire – attraverso l’assunzione di obblighi positivi di fare (mediante un’attività promozionale di presentazione e di canalizzazione) e negativi di non fare (quale il divieto di riprendere ad esercitare la medesima attività nello stesso luogo) – la prosecuzione del rapporto professionale tra i vecchi clienti ed il soggetto subentrante”.

La negoziazione di clientela, dunque, come già è emerso nella considerevole esperienza francese, si concretizzerebbe di fatto in un’operazione di presentazione dietro corrispettivo e per tale motivo dovrebbe essere più coerentemente affidata a modelli negoziali specifici e alternativi al classico contratto di cessione.

Le parti considerate nel contratto sarebbero pertanto la clientela, il professionista cedente e il professionista acquirente e, dunque, l’oggetto del relativo contratto sarebbe l’obbligazione di presentazione di clientela da parte del cedente nei confronti del cessionario.

Tale differenziazione rispetto alla classica cessione di azienda si giustifica considerando che il cliente è libero di scegliere in piena autonomia il professionista cui affidare la gestione dei propri affari e, dunque, non sarebbe direttamente negoziabile.

In questo senso, la cessione di uno studio professionale deve essere tutelata con delle clausole che permettano di rispettare il principio di continuità nel passaggio tra professionisti, in modo tale che la clientela, ma anche i dipendenti dello studio, non subiscano effetti negativi legati al trasferimento in questione.

Ciò premesso, il professionista cedente non è obbligato soltanto a realizzare un’attività promozionale di presentazione ma deve garantire una mirata integrazione del professionista acquirente attraverso l’assunzione di obblighi positivi di fare e negativi di non fare.

In relazione alle obbligazioni positive di fare a carico del professionista cedente, è fondamentale la previsione dell’obbligo di ‘affiancamento’ al fine di presentare la clientela al professionista acquirente illustrando le specifiche esigenze della stessa. L’affiancamento, inoltre, consente all’acquirente di conoscere meglio i dipendenti e i collaboratori, individuando le rispettive responsabilità, e di avere una visione completa dell’organizzazione dello studio attraverso l’apprendimento delle procedure operative impiegate.

Uno tra i principali obblighi negativi di non fare è indubbiamente il “divieto di concorrenza”, che corrisponde all’impegno di non entrare in concorrenza con il professionista acquirente per un periodo predeterminato nel contratto. A tal proposito è intervenuta la Corte di Cassazione (Cfr sentenza n. 24159 del 12/11/2014) con la quale ha stabilito che se la clausola di non concorrenza è in contrasto con il principio della libera iniziativa economica, il patto è nullo. Tale orientamento è già stato evidenziato, sempre dalla Suprema Corte, nella sentenza n. 16026/01 allorquando afferma che è nullo “Il patto di non concorrenza diretto, non a limitare l’iniziativa economica privata altrui, ma a precludere in assoluto ad una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento”. Inoltre l’obbligazione di non concorrenza, prevista dall’articolo 2557 del Codice Civile, troverebbe applicazione, in via analogica, anche nei confronti di colui che cede la propria partecipazione in una società.

Altro punto nevralgico del contratto di cessione della clientela professionale è il c.d. ‘patto di esclusiva’, attraverso il quale il cedente non deve presentare la clientela a professionisti diversi da quelli interessati alle trattative di cessione. Tale patto di esclusiva configura una clausola fondamentale per il rispetto della correttezza professionale ed, in effetti, un contratto privo di tale clausola sarebbe comunque valido ma non giustificherebbe i costi propri del negozio in oggetto.

I principi suesposti tendono a garantire gli interessi di tutte le parti coinvolte nel contratto ma, in questo senso, nel nostro ordinamento, ad oggi non esiste una normativa specifica che regolamenti tali aspetti e, di conseguenza, non esiste nemmeno un organo di controllo che vigili sul rispetto degli stessi.

Nella realtà professionale, invece, l’attività dello studio MPO & Partners ha maturato una consolidata esperienza nel settore delle cessioni e delle acquisizioni di studi professionali ed offre ai professionisti una consulenza specializzata che permette di valutare ogni aspetto dell’operazione (dal punto di vista organizzativo, economico-patrimoniale, civilistico e tributario); l’obiettivo prevalente dello studio è tutelare gli interessi di tutte le parti coinvolte nell’operazione, ovvero i professionisti, la clientela e i dipendenti, che inevitabilmente costituiscono una risorsa fondamentale per il professionista acquirente in virtù del contatto diretto e del rapporto di fiducia instaurato con la clientela.