Liquidazione ‘IVA per cassa’ se il volume d’affari è inferiore a due milioni

a cura di MPO & Partners M&A

A partire dal primo dicembre 2012 è ammesso il regime di liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa, da effettuarsi tenendo conto esclusivamente delle fatture effettivamente incassate dai clienti e pagate ai fornitori.

L’opzione, ammessa per i soggetti che realizzano nell’anno solare precedente o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a due milioni di euro, ha effetto a partire dal primo gennaio dell’anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio attività, dalla data di avvio della stessa.

Il DM 11/10/2012 (pubblicato in G.U. n. 284 del 5 dicembre), attuativo del regime ‘IVA per cassa’, prevede che l’imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, sia esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi.
L’imposta è comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

Il provvedimento abroga l’art.7 del decreto-legge 185/2008 che prevedeva la facoltà di liquidare l’Iva, esclusivamente per alcune operazioni attive, al momento dell’incasso della fattura (cd. fatturazione con IVA differita).

Tra le operazioni attive escluse dal regime per cassa si rilevano le seguenti:

  • operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta sul valore aggiunto;
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni;
  • operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’imposta mediante meccanismo dell’inversione contabile;
  • operazioni ex art. 6, comma 5, DPR 633/1972 (cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell’allegata tabella A effettuate dai farmacisti, cessioni di beni e prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell’articolo 4, nonché quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza).

Tra le operazioni passive escluse dal differimento del diritto alla detrazione si ritrovano:

  • acquisti di beni o servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto con il metodo dell’inversione contabile;
  • acquisti intracomunitari di beni;
  • importazioni di beni;
  • estrazioni di beni dai depositi IVA.

Qualora, in corso d’anno, sia superato il limite di due milioni di euro, il regime ‘IVA per cassa’ non si applica a partire dal mese successivo a quello in cui il limite è stato superato.

MPO & Partners M&A